<<7 bis. Nello stabilire le modalità di rientro nei limiti di budget per le spese di personale dei gruppi consiliari di cui al comma 7, l'Ufficio di Presidenza può, altresì, prevedere la compensazione, sino al 31 dicembre 2013, tra quote spettanti ai gruppi consiliari ai sensi dell'
articolo 4 bis, comma 3, della legge regionale 52/1980, previo assenso dei Presidenti di gruppo consiliare interessati alla compensazione medesima.>>.