<<Art. 59 bis
(Delega di funzioni relative all'autorizzazione paesaggistica nelle aree destinate a parco naturale regionale)
2. La delega di funzioni è disposta con deliberazione della Giunta regionale, previa verifica, da parte della struttura regionale competente, della sussistenza dei requisiti di competenza tecnico-scientifica e di organizzazione di cui all'
articolo 146, comma 6, del decreto legislativo 42/2004.>>.