<<6 bis. Chiunque ha impiantato dopo il 3 luglio 2008 superfici vitate senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto è punito con la sanzione di cui al comma 6.
6 ter. Le sanzioni di cui ai commi 6 e 6 bis si applicano ogni dodici mesi fino all'adempimento dell'obbligo di estirpazione, ai sensi dell'
articolo 55 del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo.
6 quinquies. Il produttore che detiene una superficie vitata superiore a 0,1 ettari e non ottempera agli obblighi previsti dall'
articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 555/2008, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro, per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie.
6 sexies. La sanzione di cui al comma 6 quinquies si applica:a) in caso di mancata presentazione del contratto di distillazione, un mese dopo la data di cui al comma 6 quater;
b) in caso di mancata osservanza delle disposizioni in materia di vendemmia verde, l'1 settembre dell'anno civile considerato.>>.