Legge regionale 04 ottobre 2013 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 29/03/2018

Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura.

CAPO I

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO-CULTURALE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE

Art. 1

(Finalità)

1. Al fine di sostenere la crescita di una cultura della pace e della pacifica convivenza tra i popoli la Regione promuove la valorizzazione e la conoscenza del patrimonio storico culturale e ambientale attinente ai fatti della Prima guerra mondiale, ricordando e onorando le vittime militari e civili di ogni schieramento e nazionalità.

2. Con le iniziative previste dalla presente legge, nell'ambito delle proprie competenze, in attuazione di quanto previsto dalla legge 7 marzo 2001, n. 78 (Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale), e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 252 e 253 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), la Regione intende:

a) ampliare la conoscenza e favorire la riflessione sui fatti storici della Prima guerra mondiale, sui meccanismi economici sociali e psicologici alla base dei conflitti tra le nazioni attraverso lo svolgimento di studi, ricerche, attività educative e didattiche, eventi, progetti e manifestazioni anche transnazionali;

b) incentivare forme di turismo culturale attento alla storia e alla memoria attraverso la gestione, la valorizzazione, la manutenzione delle opere commemorative esistenti, l'eventuale creazione e collocazione di nuove, nonché di percorsi turistico-culturali, la gestione e la realizzazione di mostre permanenti, musei, musei all'aperto e interattivi ed eventi;

c) creare sinergia attraverso la messa in rete dei soggetti pubblici e privati che operano a vario titolo per realizzare le finalità previste dalla presente legge;

d) coordinare e valorizzare le attività di raccolta e di collezionismo di soggetti pubblici e privati.

Art. 2

(Tipologie del patrimonio)

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 42/2004 e dalla legge 78/2001, le attività e gli interventi di valorizzazione sono rivolti al patrimonio storico culturale materiale e immateriale come di seguito definito.

2. Il patrimonio materiale della Prima guerra mondiale esistente sul territorio della Regione comprende le seguenti tipologie:

a) musei, pubblici o privati di carattere tematico o d'interesse locale, riferiti a luoghi ed eventi della Prima guerra mondiale;

b) forti, fortificazioni permanenti, casermaggi, baracche e altri edifici e manufatti militari, anche di carattere sanitario;

c) fortificazioni campali, trincee, gallerie, camminamenti, villaggi e cimiteri militari, strade, mulattiere, sentieri militari, grotte e caverne, infrastrutture e punti di osservazione;

d) cippi, monumenti, stemmi, lapidi, graffiti, iscrizioni e tabernacoli, preesistenti e di nuova collocazione;

e) reperti mobili e cimeli;

f) beni archivistici, bibliografici, fotografici, cinematografici e sonori, di appartenenza pubblica o privata;

g) ogni altro reperto, edifici storici e luoghi della memoria situati anche nelle retrovie dei fronti, aventi diretta relazione con le operazioni belliche e, più in generale, con gli eventi della Prima guerra mondiale.

3. Il patrimonio immateriale comprende:

a) le produzioni letterarie e artistiche, testimonianza della memoria storica, dei valori, sentimenti e situazioni connessi al primo conflitto mondiale;

b) gli studi e le ricerche di base che permettono di conoscere sempre più in profondità gli aspetti culturali, storici, economici ed etici che hanno segnato i popoli e le persone coinvolte nel conflitto.

Art. 3

(Comitato consultivo)

1. Per le finalità di cui al titolo I della presente legge è istituito il Comitato consultivo per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale.

(1)

1 bis. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di cultura; il Comitato, che resta in carica tre anni e comunque fino alla nomina del nuovo Comitato, è convocato dall'Assessore regionale competente in materia di cultura almeno una volta all'anno.

(2)

2. Il Comitato è composto:

a) dall'Assessore regionale alla cultura o un suo delegato, che lo presiede;

b) dall'Assessore regionale al turismo o un suo delegato;

c) dall'Assessore regionale all'istruzione o un suo delegato;

d) dal Direttore regionale degli organi periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali, previo accordo con il medesimo, o da un suo delegato;

e) da due studiosi indicati dal Comitato regionale del volontariato di cui alla legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), individuati fra persone che abbiano maturato comprovata esperienza scientifico-culturale in relazione ai fatti della Prima guerra mondiale;

f) dal rappresentante del Commissariato generale per le onoranze ai Caduti in Guerra - Onorcaduti, previo accordo con il medesimo, o da un suo delegato;

g) da due rappresentanti, uno titolare e uno supplente, designati dall'Università degli studi di Trieste, e da due rappresentanti, uno titolare e uno supplente, designati dall'Università degli studi di Udine;

h) da due rappresentanti espressi dal Consiglio delle autonomie locali;

i) dal Direttore dell'Ufficio scolastico regionale, previo accordo con il medesimo, o da un suo delegato;

j) da due rappresentanti, uno titolare e uno supplente, designati dall'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge regionale 13 ottobre 2008, n. 10 (Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia).

(3)(4)(5)(6)(7)(8)(10)

3. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della struttura regionale competente in materia di attività culturali.

(9)

4. Ai componenti esterni spetta solo il rimborso spese previsto dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale), nella misura prevista per i dipendenti regionali.

Note:

Comma 1 sostituito da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 18/2013

Comma 1 bis aggiunto da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 18/2013

Lettera e) del comma 2 sostituita da art. 6, comma 129, lettera a), L. R. 23/2013

Parole sostituite alla lettera d) del comma 2 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 6/2014

Parole sostituite alla lettera f) del comma 2 da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 6/2014

Lettera g) del comma 2 sostituita da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 6/2014

Parole sostituite alla lettera i) del comma 2 da art. 3, comma 1, lettera d), L. R. 6/2014

Lettera j) del comma 2 sostituita da art. 3, comma 1, lettera e), L. R. 6/2014

Parole sostituite al comma 3 da art. 1, comma 18, L. R. 7/2015

10  Con riferimento al c. 2 del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia o all'Azienda speciale Villa Manin è sostituito con il riferimento all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.

Art. 4

(Compiti del Comitato consultivo)

1. Il Comitato:

a) formula proposte alla Giunta regionale per il perseguimento delle finalità previste dalla presente legge;

b) esprime parere sullo schema del programma pluriennale articolato in annualità predisposto dalla struttura regionale competente per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5;

c) verifica l'attuazione del programma di cui alla lettera b) e approva una relazione annuale da sottoporre alla Giunta regionale e alle Commissioni consiliari competenti.

2. Per espletare i propri compiti il Comitato si avvale dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia e della Cineteca del Friuli.

(1)

Note:

Con riferimento al c. 2 del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia o all'Azienda speciale Villa Manin è sostituito con il riferimento all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.

Art. 5

(Contributi per interventi)

1. Nell'ambito delle finalità previste all'articolo 1, comma 2, e nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 42/2004 e dall'articolo 2, comma 3, della legge 78/2001 l'Amministrazione regionale concede contributi per progetti concernenti una o più delle seguenti fattispecie:

a) la realizzazione di percorsi tematici sui luoghi della Prima guerra mondiale, comprendente il restauro, il ripristino o la realizzazione di sentieri o altre vie di comunicazione, nonché di punti di accesso, informazione, sosta e ristoro, segnaletica e tabelle, inclusi interventi di conservazione dei beni immobili di cui all'articolo 2 che insistono sui percorsi, a favore degli enti proprietari, anche associati, delle relative aree;

b) la ricerca, la catalogazione, la divulgazione editoriale scientifica attraverso progetti dedicati, di beni immobili di cui all'articolo 2 a favore di enti pubblici e associazioni;

c) il censimento, la catalogazione, l'inventariazione, l'acquisizione, la tutela, il restauro e la valorizzazione di beni mobili di cui all'articolo 2 a favore di enti pubblici, istituti di ricerca e associazioni;

d) il recupero della memoria storica e la ricostruzione di vicende storiche relative alla Prima guerra mondiale, alle sorti dei militari e delle popolazioni nei territori della regione coinvolti nel periodo 1914-1920, attraverso studi e ricerche storiche di base, nonché eventuali iniziative connesse, quali attività editoriali, seminari, conferenze e convegni, realizzate da enti pubblici, università, istituti di ricerca e associazioni, anche in collaborazione con istituti scientifici e museali di altri Paesi coinvolti nel Primo conflitto mondiale;

e) la realizzazione, da parte di enti pubblici ed enti privati senza fini di lucro, ivi comprese società cooperative, di eventi e manifestazioni aperti al pubblico, anche transnazionali, aventi carattere espositivo, musicale, teatrale e di spettacolo o divulgativo, attinenti ai fatti della Prima guerra mondiale e finalizzati al rafforzamento di una cultura della pace, della convivenza e alla costruzione di una nuova cittadinanza europea;

f) la gestione e la valorizzazione, con iniziative anche di carattere transfrontaliero attuate da soggetti pubblici o privati, dei percorsi e delle relative strutture e beni immobili di cui alla lettera a), nonché di parchi tematici e altre strutture espositive connesse alla Prima guerra mondiale, come musei, mostre permanenti, collezioni pubbliche o private, inclusa la realizzazione di prodotti multimediali, percorsi virtuali e sistemi di trasporto nei luoghi non accessibili con mezzi ordinari;

g) la realizzazione di progetti educativi e didattici a favore degli alunni delle scuole, ivi compresa la produzione di materiale di divulgazione e anche mediante la fruibilità delle strutture di cui alla lettera f), a favore di istituti scolastici, associazioni, enti pubblici, enti di ricerca e soggetti privati gestori delle strutture di cui alla lettera f);

g bis) la produzione di progetti e materiali di divulgazione destinati al pubblico avente a oggetto la fruibilità, la rintracciabilità e la collocazione delle strutture di cui alla lettera f), a favore degli enti pubblici e dei soggetti privati gestori delle medesime strutture;

h) la promozione degli eventi che hanno avuto luogo sul territorio regionale e dei siti legati alla Prima guerra mondiale attraverso eventi fieristici, raduni di associazioni, anche d'arma, e azioni volte ad agevolare sul territorio il turismo della memoria.

(1)(2)(4)(5)(6)(7)(9)

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile sotto il profilo della congruità e della pertinenza, salvo quanto diversamente disposto nei relativi bandi e regolamenti. Per gli interventi di cui alle lettere g) e h) è data priorità alle iniziative e ai progetti proposti da reti di soggetti operativi nel territorio. I contributi di cui al comma 1 sono concessi e liquidati in un’unica soluzione anticipata nel termine stabilito dal regolamento di cui al comma 4 o dai bandi di cui al comma 5. Il regolamento di cui all’articolo 13 e i bandi di cui al comma 5 possono prevedere specifiche esclusioni tra i beneficiari di alcuni dei contributi di cui al comma 1 per categorie di beneficiari destinatari di altri contributi di cui al medesimo comma 1 a essi specificamente dedicati; i medesimi regolamento e bandi possono altresì prevedere l’inammissibilità di più domande di contributo presentate dal medesimo soggetto qualora con tali regolamento e bandi vengano contemporaneamente attuati più interventi tra quelli disciplinati dal comma 1.

(10)(11)(12)(13)

2 bis. Gli eventi e le manifestazioni di cui al comma 1, lettera e), se aventi carattere transnazionale, possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale per un periodo non superiore a metà della loro durata e le spese sostenute al di fuori del territorio regionale non possono superare il 50 per cento del contributo concesso; i progetti di cui al comma 1, lettera g), possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale per un periodo non superiore a un terzo della loro durata e le spese sostenute al di fuori del territorio regionale non possono superare il 20 per cento del contributo concesso.

(8)

2 ter. Per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale può avvalersi di Commissioni valutative composte dal Direttore del Servizio regionale competente in materia di beni culturali o suo delegato, dal Direttore dell'Ente regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia - ERPAC o suo delegato, dal Direttore di PromoTurismo FVG o suo delegato, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità in capo agli stessi.

(14)

3. L'assegnazione dei contributi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e f) è vincolata alla fruizione pubblica dei beni.

4. Il regolamento di cui all'articolo 13 disciplina i termini e le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi di cui al presente articolo, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione e rendicontazione.

5. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo la Giunta regionale può altresì provvedere mediante emanazione di uno o più bandi ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

(3)

Note:

Lettera g) del comma 1 sostituita da art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 18/2013

Lettera g bis) del comma 1 aggiunta da art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 18/2013

Parole sostituite al comma 5 da art. 6, comma 129, lettera b), L. R. 23/2013

Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 3, comma 2, lettera a), L. R. 6/2014

Lettera d) del comma 1 sostituita da art. 3, comma 2, lettera b), L. R. 6/2014

Lettera e) del comma 1 sostituita da art. 3, comma 2, lettera c), L. R. 6/2014

Lettera f) del comma 1 sostituita da art. 3, comma 2, lettera d), L. R. 6/2014

Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 3, L. R. 6/2014

Parole aggiunte alla lettera f) del comma 1 da art. 6, comma 15, L. R. 27/2014

10  Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 16, L. R. 27/2014

11  Parole aggiunte al comma 2 da art. 7, comma 1, L. R. 7/2016

12  Parole aggiunte al comma 2 da art. 1, comma 19, L. R. 16/2016

13  Parole aggiunte al comma 2 da art. 8, comma 1, L. R. 12/2017

14  Comma 2 ter aggiunto da art. 7, comma 13, lettera a), L. R. 37/2017

Art. 6

(Esperto specializzato sui siti della Grande guerra)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce le attività di accompagnamento cui ai commi 2 e 4, svolte da esperti specializzati sui siti della Grande guerra, in attuazione del principio di valorizzazione storico e culturale delle vestigia della Prima guerra mondiale, di cui alla legge 78/2001.

2. L'attività di accompagnamento da parte degli esperti è rivolta a persone singole o gruppi nei percorsi di visita qualificati sui campi di battaglia della Prima guerra mondiale, nel territorio a cavallo tra Italia, Austria e Slovenia o comunque presenti nel territorio della regione.

3. Gli esperti possono operare autonomamente soltanto sui siti della Grande guerra, individuati con apposita deliberazione della Giunta regionale; nel rimanente territorio regionale possono svolgere la propria attività solo in affiancamento alle guide turistiche.

(3)

4. Le attività didattiche e di divulgazione del patrimonio storico culturale relativo ai siti della Prima guerra mondiale svolte nei confronti di studenti, insegnanti, ricercatori, associazioni culturali, associazioni combattentistiche, o in occasione di celebrazioni o manifestazioni culturali, possono essere effettuate da esperti specializzati sui siti della Grande guerra al fine di garantire le migliori condizioni di fruizione del patrimonio culturale e dei siti finanziati ai sensi della presente legge.

5.

( ABROGATO )

(1)

6. Con apposito regolamento di attuazione, da emanarsi sentita la Commissione consiliare competente, sono definiti i requisiti e le modalità per svolgere le attività previste dal presente articolo.

(2)

7. Le attività previste dal presente articolo possono essere anche esercitate da coloro che hanno presentato la domanda ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 3 aprile 2012, n. 6 (Modifiche alla legge regionale 21 luglio 2000, n. 14"Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla Prima guerra mondiale").

Note:

Comma 5 abrogato da art. 6, comma 129, lettera c), numero 1), L. R. 23/2013

Comma 6 sostituito da art. 6, comma 129, lettera c), numero 2), L. R. 23/2013

Comma 3 sostituito da art. 6, comma 59, L. R. 15/2014

Art. 7

(Convenzioni)

1. La Regione è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con privati di cui all'articolo 11, comma 6, i quali dispongano di collezioni considerate di valore storico e che rendano disponibili tali collezioni per la consultazione pubblica.

2. La convenzione di cui al comma 1 disciplina le modalità di consultazione pubblica per finalità di studio e generali, nonché gli interventi finanziari regionali a sostegno delle spese di conservazione e custodia, inclusi i relativi oneri di assicurazione.

3. L'intervento della Regione non può in ogni caso superare la percentuale del 60 per cento degli oneri di cui al comma 2.

4. Il regolamento di cui all'articolo 13 prevede i criteri e le modalità per la stipula delle convenzioni di cui al presente articolo e ne approva lo schema.

Art. 8

(Accordi di collaborazione per interventi sul patrimonio storico culturale)

(1)

1. L'Amministrazione regionale, sentito l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, è autorizzata a stipulare, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 7/2000 e dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo), accordi anche di durata pluriennale con le amministrazioni pubbliche del Friuli Venezia Giulia per disciplinare la realizzazione in collaborazione di interventi di investimento finalizzati al recupero storico-culturale e alla valorizzazione turistica dei siti legati alla Prima guerra mondiale, nonché alla manutenzione, al restauro e alla valorizzazione di beni mobili compresi nelle tipologie di cui all'articolo 2 e destinati all'esposizione museale.

(4)(7)

1 bis. L'Amministrazione regionale è inoltre autorizzata a stipulare, ai sensi delle norme richiamate al comma 1 e sentito l'Istituto citato al comma medesimo, accordi di collaborazione, anche di durata pluriennale, con enti locali del Friuli Venezia Giulia cui siano stati affidati siti o strutture legati alla Prima guerra mondiale, di proprietà statale o di enti ecclesiastici, per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria, di gestione e di promozione e valorizzazione turistico-culturale delle strutture e dei siti medesimi, nonché per la realizzazione sugli stessi di interventi di investimento con le finalità di cui al comma 1, qualora gli enti locali interessati abbiano la disponibilità delle strutture e dei siti medesimi in base a un titolo giuridicamente valido, avente durata non inferiore a quella dei vincoli previsti dall'articolo 20, commi 1 e 2, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali).

(2)(5)(8)

2. Ai fini della realizzazione degli interventi previsti negli accordi di cui ai commi 1 e 1 bis, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre assegnazioni finanziarie alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi medesimi in esecuzione degli accordi con esse stipulati.

(3)

2 bis. Alla concessione ed erogazione delle assegnazioni finanziarie destinate a sostenere la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 si provvede in conformità al disposto dei relativi accordi, anche in deroga alle norme di cui al capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

(6)

Note:

Articolo sostituito da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 18/2013

Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 26, lettera a), L. R. 34/2015

Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 26, lettera b), L. R. 34/2015

Con riferimento ai commi 1 e 1 bis del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia o all'Azienda speciale Villa Manin è sostituito con il riferimento all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.

Parole sostituite al comma 1 bis da art. 29, comma 1, L. R. 2/2016

Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 28, L. R. 31/2017

Parole aggiunte al comma 1 da art. 1, comma 27, lettera a), L. R. 12/2018

Parole aggiunte al comma 1 bis da art. 1, comma 27, lettera b), L. R. 12/2018

Art. 9

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Articolo sostituito da art. 18, comma 1, lettera d), L. R. 18/2013

Articolo abrogato da art. 3, comma 4, L. R. 6/2014