Legge regionale 04 ottobre 2013 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 29/03/2018

Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura.

Art. 16

(Norme transitorie)

1. Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, i termini e le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi di cui all'articolo 5, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione e rendicontazione sono definiti direttamente dai bandi previsti dal comma 5 del medesimo articolo 5, che sono emanati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di cultura.

(3)

2. Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 7 giugno 2007, n. 174 (Regolamento concernente criteri e modalità per il finanziamento delle iniziative previste dalla legge regionale 21 luglio 2000, n. 14 per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla prima guerra mondiale), continua ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

(4)

3. Fermo restando che sino alla nomina del direttore dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia le funzioni di detto Istituto sono svolte dall'Amministrazione regionale, ai fini dell'attuazione delle iniziative e degli interventi attinenti alla Prima guerra mondiale per i quali la presente legge richiede l'apporto dell'Istituto stesso, nelle more della costituzione del Comitato di consulenza scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 10/2008, l'Amministrazione regionale si avvale della consulenza di una Commissione composta da tre esperti, di cui uno con funzioni di coordinatore, nominati dalla Giunta regionale, che opera con la collaborazione dell'Agenzia per lo sviluppo del turismo.

(1)(6)

4. Ai componenti della Commissione di cui al comma 3 spetta solo il rimborso spese previsto dalla legge regionale 63/1982, nella misura prevista per i dipendenti regionali.

4 bis. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui all'articolo 8, si prescinde dalla consulenza della Commissione di cui al comma 3.

(2)(5)

Note:

Comma 3 sostituito da art. 18, comma 1, lettera e), L. R. 18/2013

Comma 4 bis aggiunto da art. 18, comma 1, lettera f), L. R. 18/2013

Comma 1 sostituito da art. 6, comma 129, lettera f), L. R. 23/2013

Comma 2 sostituito da art. 6, comma 129, lettera f), L. R. 23/2013

Parole soppresse al comma 4 bis da art. 6, comma 2, L. R. 15/2014

Con riferimento al c. 3 del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento al Direttore dell'Istituto, al Direttore dell'Azienda o al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda è sostituito con il riferimento al Direttore generale dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.