Legge regionale 04 ottobre 2013 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 29/03/2018

Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura.

Art. 14

(Struttura regionale attuatrice)

1. L'attuazione degli interventi previsti dal presente titolo è affidata a una struttura stabile appositamente costituita all'interno della Direzione centrale competente in materia di beni e attività culturali, con dotazione organica non inferiore alle tre unità.

2. Al fine di assicurare alla struttura di cui al comma 1 le risorse umane necessarie a garantire l'attuazione tempestiva degli interventi previsti dal presente titolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare anche personale somministrato per la durata di ventiquattro mesi, eventualmente prorogabile per motivate esigenze.