Legge regionale 04 ottobre 2013 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 29/03/2018

Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura.

Art. 13

(Regolamenti di attuazione)

1. Con regolamento da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono individuate le categorie dei beneficiari degli interventi di cui al capo III del presente titolo e sono disciplinati le modalità e i criteri per l'attuazione degli interventi stessi, fatto salvo quanto disposto al comma 1 bis.

(1)

1 bis. Per le iniziative e gli eventi individuati dal programma nazionale di cui all'articolo 12, comma 2, e ricompresi nel programma regionale delle commemorazioni ai sensi del comma 2 bis, lettera a), del medesimo articolo 12, la quantificazione dei singoli finanziamenti e le modalità della loro concessione, erogazione e rendicontazione sono definite con successiva deliberazione della Giunta regionale.

(2)

2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono adottati i regolamenti attuativi di quanto previsto dal capo I del presente titolo.

3. I contributi previsti dai regolamenti di cui ai commi 1 e 2 e dai bandi di cui all'articolo 5, comma 5, sono cumulabili con altre contribuzioni, incluse quelle dell'Amministrazione regionale, per la medesima iniziativa.

(3)(4)

3 bis. Ai contributi previsti dai regolamenti di cui ai commi 1 e 2 e dai bandi di cui all'articolo 5, comma 5, non si applica il divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 31 della legge regionale 7/2000, limitatamente ai rapporti giuridici instaurati tra società, persone giuridiche, amministratori e soci.

(5)

Note:

Comma 1 sostituito da art. 6, comma 129, lettera e), numero 1), L. R. 23/2013

Comma 1 bis aggiunto da art. 6, comma 129, lettera e), numero 2), L. R. 23/2013

Parole aggiunte al comma 3 da art. 6, comma 129, lettera e), numero 3), L. R. 23/2013

Comma 3 sostituito da art. 3, comma 5, L. R. 6/2014

Comma 3 bis aggiunto da art. 3, comma 6, L. R. 6/2014