Legge regionale 04 ottobre 2013, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 29/03/2018

Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura.
TITOLO II
 NORME UGENTI IN MATERIA DI CULTURA
CAPO I
 MODIFICHE E INTEGRAZIONI A NORME IN MATERIA DI CULTURA
Art. 18
 (Disposizioni per il sostegno di attività culturali)
1. In deroga alle disposizioni di cui al Capo III del Titolo II della legge regionale 7/2000, le spese relative agli interventi e ai progetti nel settore culturale, beneficiari d'incentivi da parte della Regione, sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso, salvo che non sia diversamente disposto con norma di legge o di regolamento.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Salvo che non sia diversamente disposto, le spese generali non esclusivamente riferibili agli interventi e ai progetti di cui al comma 1 si considerano ammissibili fino al 5 per cento dell'importo dell'incentivo. È comunque fatta salva la possibilità di considerare ammissibili spese per una percentuale superiore al 5 per cento se sono documentate spese generali riferibili esclusivamente agli interventi e ai progetti di cui al comma 1.
6. Gli interventi finanziari agli enti senza fine di lucro che curano l'organizzazione di manifestazioni cinematografiche d'interesse nazionale e internazionale per il sostegno dell'attività istituzionale previsti dalla legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Norme urgenti in materia di cultura), a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 5426 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, ulteriori rispetto a quelli di cui alla tabella P della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), pari a 32.750 euro, sono ripartiti in misura proporzionale al contributo stabilito a favore di ciascun soggetto.
7. Relativamente agli interventi di cui al comma 6, che costituiscono integrazione di contributo assegnato con la legge regionale 27/2012, la documentazione integrativa della precedente domanda e dei relativi allegati è presentata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Comma 4 abrogato da art. 6, comma 116, lettera c), L. R. 23/2013
2 Comma 5 abrogato da art. 6, comma 116, lettera e), L. R. 23/2013
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 13, lettera b), L. R. 37/2017