Legge regionale 04 ottobre 2013, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 29/03/2018

Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura.
CAPO II
 DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI RACCOLTA E COLLEZIONISMO DEL PATRIMONIO STORICO-CULTURALE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE
Art. 10
 (Raccolta di reperti mobili)
1. La raccolta e la ricerca di beni mobili di cui all'articolo 2 è permessa, purché si tratti di reperti e cimeli individuabili a vista o affioranti dal suolo, nei limiti previsti dalla normativa vigente.
5. Chiunque violi le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da 100 euro a 1.000 euro. Le sanzioni sono irrogate secondo le modalità della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali). Alla determinazione e irrogazione delle sanzioni provvede il Comune del luogo della raccolta.
Correzioni effettuate d'ufficio:
Al comma 2, lett. a) la cifra "22", prima delle parole "42/2004", inserita per mero errore materiale, è stata tolta.
Note:
1 Con riferimento al c. 4 del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia o all'Azienda speciale Villa Manin è sostituito con il riferimento all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.
Art. 11
 (Collezioni private)
1. La Regione riconosce l'importanza del collezionismo privato quale espressione della partecipazione dei cittadini alla salvaguardia della memoria storica della Prima guerra mondiale.
2. La Regione a tal fine tutela l'attività dei collezionisti privati, purché svolta nel rispetto della normativa vigente, e garantisce loro la possibilità di contribuire attivamente alla diffusione della conoscenza dei fatti storici della Prima guerra mondiale nel territorio.
4. Il Comune provvede alla comunicazione prevista dall'articolo 10, comma 4.
6. I soggetti che abbiano ottemperato a quanto previsto dai commi 3 e 5 possono dichiarare, anche contestualmente alla comunicazione di cui ai medesimi commi, di voler rendere disponibili le collezioni per la consultazione pubblica, ai fini di quanto previsto all'articolo 7.
7. Le collezioni di cui al comma 6 sono rese note mediante inserimento nel Sirpac - Sistema informativo del patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia - con le modalità individuate nel regolamento di cui all'articolo 13.
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a organizzare, tramite l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, corsi finalizzati alla catalogazione, alla gestione e alla conservazione dei beni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e f), i quali sono rivolti in via prioritaria ai collezionisti di cui al comma 6.
Note:
1 Con riferimento ai commi 5 e 8 del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia o all'Azienda speciale Villa Manin è sostituito con il riferimento all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.