Legge regionale 04 ottobre 2013, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 29/03/2018

Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura.
Art. 8
1. L'Amministrazione regionale, sentito l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, è autorizzata a stipulare, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 7/2000 e dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo), accordi anche di durata pluriennale con le amministrazioni pubbliche del Friuli Venezia Giulia per disciplinare la realizzazione in collaborazione di interventi di investimento finalizzati al recupero storico-culturale e alla valorizzazione turistica dei siti legati alla Prima guerra mondiale, nonché alla manutenzione, al restauro e alla valorizzazione di beni mobili compresi nelle tipologie di cui all'articolo 2 e destinati all'esposizione museale.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 18/2013
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 26, lettera a), L. R. 34/2015
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 26, lettera b), L. R. 34/2015
4 Con riferimento ai commi 1 e 1 bis del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia o all'Azienda speciale Villa Manin è sostituito con il riferimento all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.
5 Parole sostituite al comma 1 bis da art. 29, comma 1, L. R. 2/2016
6 Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 28, L. R. 31/2017
7 Parole aggiunte al comma 1 da art. 1, comma 27, lettera a), L. R. 12/2018
8 Parole aggiunte al comma 1 bis da art. 1, comma 27, lettera b), L. R. 12/2018