Art. 7
(Convenzioni)
1. La Regione è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con privati di cui all'articolo 11, comma 6, i quali dispongano di collezioni considerate di valore storico e che rendano disponibili tali collezioni per la consultazione pubblica.
2. La convenzione di cui al comma 1 disciplina le modalità di consultazione pubblica per finalità di studio e generali, nonché gli interventi finanziari regionali a sostegno delle spese di conservazione e custodia, inclusi i relativi oneri di assicurazione.
3. L'intervento della Regione non può in ogni caso superare la percentuale del 60 per cento degli oneri di cui al comma 2.
4. Il regolamento di cui all'articolo 13 prevede i criteri e le modalità per la stipula delle convenzioni di cui al presente articolo e ne approva lo schema.