Legge regionale 04 ottobre 2013, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 29/03/2018

Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura.
Art. 6
 (Esperto specializzato sui siti della Grande guerra)
2. L'attività di accompagnamento da parte degli esperti è rivolta a persone singole o gruppi nei percorsi di visita qualificati sui campi di battaglia della Prima guerra mondiale, nel territorio a cavallo tra Italia, Austria e Slovenia o comunque presenti nel territorio della regione.
4. Le attività didattiche e di divulgazione del patrimonio storico culturale relativo ai siti della Prima guerra mondiale svolte nei confronti di studenti, insegnanti, ricercatori, associazioni culturali, associazioni combattentistiche, o in occasione di celebrazioni o manifestazioni culturali, possono essere effettuate da esperti specializzati sui siti della Grande guerra al fine di garantire le migliori condizioni di fruizione del patrimonio culturale e dei siti finanziati ai sensi della presente legge.
Note:
1 Comma 5 abrogato da art. 6, comma 129, lettera c), numero 1), L. R. 23/2013
2 Comma 6 sostituito da art. 6, comma 129, lettera c), numero 2), L. R. 23/2013
3 Comma 3 sostituito da art. 6, comma 59, L. R. 15/2014