Legge regionale 04 ottobre 2013, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 29/03/2018

Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura.
Art. 18
 (Disposizioni per il sostegno di attività culturali)
1. In deroga alle disposizioni di cui al Capo III del Titolo II della legge regionale 7/2000, le spese relative agli interventi e ai progetti nel settore culturale, beneficiari d'incentivi da parte della Regione, sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso, salvo che non sia diversamente disposto con norma di legge o di regolamento.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Salvo che non sia diversamente disposto, le spese generali non esclusivamente riferibili agli interventi e ai progetti di cui al comma 1 si considerano ammissibili fino al 5 per cento dell'importo dell'incentivo. È comunque fatta salva la possibilità di considerare ammissibili spese per una percentuale superiore al 5 per cento se sono documentate spese generali riferibili esclusivamente agli interventi e ai progetti di cui al comma 1.
6. Gli interventi finanziari agli enti senza fine di lucro che curano l'organizzazione di manifestazioni cinematografiche d'interesse nazionale e internazionale per il sostegno dell'attività istituzionale previsti dalla legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Norme urgenti in materia di cultura), a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 5426 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, ulteriori rispetto a quelli di cui alla tabella P della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), pari a 32.750 euro, sono ripartiti in misura proporzionale al contributo stabilito a favore di ciascun soggetto.
7. Relativamente agli interventi di cui al comma 6, che costituiscono integrazione di contributo assegnato con la legge regionale 27/2012, la documentazione integrativa della precedente domanda e dei relativi allegati è presentata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Comma 4 abrogato da art. 6, comma 116, lettera c), L. R. 23/2013
2 Comma 5 abrogato da art. 6, comma 116, lettera e), L. R. 23/2013
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 13, lettera b), L. R. 37/2017