Legge regionale 04 ottobre 2013, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 29/03/2018

Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura.
Art. 16
 (Norme transitorie)
2. Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 7 giugno 2007, n. 174 (Regolamento concernente criteri e modalità per il finanziamento delle iniziative previste dalla legge regionale 21 luglio 2000, n. 14 per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla prima guerra mondiale), continua ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Comma 3 sostituito da art. 18, comma 1, lettera e), L. R. 18/2013
2 Comma 4 bis aggiunto da art. 18, comma 1, lettera f), L. R. 18/2013
3 Comma 1 sostituito da art. 6, comma 129, lettera f), L. R. 23/2013
4 Comma 2 sostituito da art. 6, comma 129, lettera f), L. R. 23/2013
5 Parole soppresse al comma 4 bis da art. 6, comma 2, L. R. 15/2014
6 Con riferimento al c. 3 del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento al Direttore dell'Istituto, al Direttore dell'Azienda o al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda è sostituito con il riferimento al Direttore generale dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.