Art. 14
(Struttura regionale attuatrice)
1. L'attuazione degli interventi previsti dal presente titolo è affidata a una struttura stabile appositamente costituita all'interno della Direzione centrale competente in materia di beni e attività culturali, con dotazione organica non inferiore alle tre unità.
2. Al fine di assicurare alla struttura di cui al comma 1 le risorse umane necessarie a garantire l'attuazione tempestiva degli interventi previsti dal presente titolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare anche personale somministrato per la durata di ventiquattro mesi, eventualmente prorogabile per motivate esigenze.