2.
Con le iniziative previste dalla presente legge, nell'ambito delle proprie competenze, in attuazione di quanto previsto dalla legge 7 marzo 2001, n. 78 (Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale), e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 252 e 253 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), la Regione intende:
a) ampliare la conoscenza e favorire la riflessione sui fatti storici della Prima guerra mondiale, sui meccanismi economici sociali e psicologici alla base dei conflitti tra le nazioni attraverso lo svolgimento di studi, ricerche, attività educative e didattiche, eventi, progetti e manifestazioni anche transnazionali;
b) incentivare forme di turismo culturale attento alla storia e alla memoria attraverso la gestione, la valorizzazione, la manutenzione delle opere commemorative esistenti, l'eventuale creazione e collocazione di nuove, nonché di percorsi turistico-culturali, la gestione e la realizzazione di mostre permanenti, musei, musei all'aperto e interattivi ed eventi;
c) creare sinergia attraverso la messa in rete dei soggetti pubblici e privati che operano a vario titolo per realizzare le finalità previste dalla presente legge;
d) coordinare e valorizzare le attività di raccolta e di collezionismo di soggetti pubblici e privati.