(Norma transitoria concernente la restituzione dei contributi versati per la corresponsione dell'assegno vitalizio)
1. Con riferimento alle domande già presentate ai sensi dei commi 6, 6 bis e 6 ter dell'
articolo 17 della legge regionale 18/2011, il termine di centottanta giorni previsto dal comma 6 quater del medesimo articolo, come inserito dall'articolo 37, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.