Art. 44
(Indennità di fine mandato)
1. La disciplina dell'indennità di fine mandato, come introdotta dalla presente legge, trova applicazione a decorrere dalla XI legislatura.
2. Ai consiglieri regionali rieletti nella XI legislatura e nelle legislature successive, per il periodo di mandato sino alla X legislatura, continua ad applicarsi la disciplina previgente; a tali fini, la media delle mensilità dell'indennità di presenza lorda percepita nell'ultima legislatura deve intendersi riferita alla media delle mensilità dell'indennità di presenza lorda percepita nella X legislatura.
3. I consiglieri in carica alla data di entrata in vigore della presente legge che nel corso della XI legislatura abbiano versato i contributi obbligatori del 5 per cento a titolo di contributo per la corresponsione dell'indennità di fine mandato, ai sensi dell'
articolo 3 della legge regionale 38/1995, hanno diritto di ottenere la restituzione di quanto versato nel corso della XI legislatura senza rivalutazione monetaria, né corresponsione di interessi.
Note:
1 Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, comma 3, L. R. 3/2014
2 Comma 2 interpretato da art. 1, comma 7, L. R. 44/2017