<<2. L'indennità di funzione spettante ai Vicepresidenti del Consiglio, ai Segretari dell'Ufficio di Presidenza, ai Presidenti di Commissione permanente o speciale e di analoghi organi collegiali istituiti a norma del regolamento interno del Consiglio e ai Presidenti dei gruppi consiliari è disciplinata dall'
articolo 3 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 21 (Modifiche e integrazioni alla
legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 e successive modificazioni).>>.