Legge regionale 09 agosto 2013, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 05/01/2018

Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 41/1983, 38/1995, 13/2003.
Art. 15
1.
L'articolo 15 della legge regionale 52/1980 è sostituito dal seguente:
<<Art. 15
 
1. Ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale, redatto secondo il modello e le indicazioni approvate con regolamento adottato dall'Ufficio di Presidenza; il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse finanziarie trasferite al gruppo dal Consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, i relativi impieghi, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.
2. Il rendiconto, sottoscritto dal Presidente del gruppo, che ne attesta altresì la veridicità e la correttezza, è presentato al Presidente del Consiglio regionale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello dell'esercizio cui si riferisce. Al rendiconto deve essere allegata copia conforme della documentazione contabile relativa alle spese inserite nel rendiconto stesso.
3. Il Presidente del Consiglio trasmette il rendiconto di ciascun gruppo al Presidente della Regione ai fini del successivo inoltro alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il controllo previsto dalla normativa statale.
4. Con apposito regolamento adottato dall'Ufficio di Presidenza sono disciplinati i termini e le modalità per l'attuazione del presente articolo, secondo quanto previsto dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.>>.