Legge regionale 09 agosto 2013, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 05/01/2018

Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 41/1983, 38/1995, 13/2003.
CAPO II
CAPO III
Art. 7
1.
Dopo l'articolo 4 della legge regionale 52/1980 è inserito il seguente:
<<Art. 4 bis
 
1. L'ammontare complessivo annuale delle risorse finanziarie destinate alla spesa per il personale assegnato ai gruppi consiliari ai sensi dell'articolo 4 non può eccedere il costo di una unità appartenente alla categoria D, posizione economica 6, comprensivo degli oneri a carico della Regione, moltiplicato per il numero dei consiglieri regionali.
2. L'ammontare delle risorse finanziarie di cui al comma 1 è fissato annualmente dall'Amministrazione regionale.
3. Nel limite delle risorse di cui al comma 2 è fissato un budget massimo di spesa per ciascun gruppo consiliare, calcolato annualmente dall'Amministrazione regionale e costituito da una quota fissa equivalente al costo di tre unità di categoria D, posizione economica 6, comprensivo degli oneri a carico della Regione, nonché da una quota variabile ragguagliata alla consistenza numerica del gruppo. Qualora al gruppo misto appartengano due consiglieri la quota fissa spettante è equivalente al costo di due unità di categoria D, posizione economica 6, comprensiva degli oneri a carico della Regione; qualora al gruppo misto appartenga un solo consigliere, la quota fissa spettante è equivalente al costo di una unità di categoria D, posizione economica 6, comprensiva degli oneri a carico della Regione.
4. Ogni variazione nella composizione dei gruppi consiliari determina il conseguente adeguamento del budget di spesa di cui al comma 3, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la variazione si è verificata.
5. L'ammontare delle risorse di cui ai commi 2 e 3, nell'anno di cambio di legislatura, è rapportato alla durata di ciascuna legislatura.
6. Qualora richiesto, il Presidente di un gruppo che non si avvale interamente del personale previsto dall'articolo 4 può provvedere alla gestione diretta di una quota del budget di cui al comma 3 fino a un valore corrispondente a una unità di categoria D, posizione economica 6, comprensiva degli oneri a carico della Regione, da destinare esclusivamente a spese per il personale; in tal caso è ridotto di pari importo il budget di cui al comma 3 per le assunzioni di personale a carico dell'Amministrazione regionale. Tale quota è erogata in rate mensili. Tra le spese di personale sono comprese le spese di amministrazione e gestione del medesimo personale.
7. Eventuali residui della quota di cui al comma 6, non utilizzati dal Presidente del gruppo entro la conclusione dell'esercizio finanziario, sono riportati in avanzo nell'esercizio successivo; i residui di fine legislatura devono essere restituiti in conto entrata del bilancio del Consiglio regionale entro il termine fissato dall'Ufficio di Presidenza.>>.

Art. 8
1. All'articolo 5 della legge regionale 52/1980 sono apportate le seguenti modifiche:
b)
dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

Art. 12
1.
L'articolo 12 della legge regionale 52/1980 è sostituito dal seguente:
<<Art. 12
 
1. Ai gruppi consiliari vengono corrisposti contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale, erogati in quote mensili, da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale.
2. L'importo complessivo annuale delle competenze da corrispondere ai gruppi consiliari è stabilito in 5.000 euro moltiplicato per il numero dei consiglieri regionali, maggiorato della somma di 0,05 euro per abitante residente nella Regione Friuli Venezia Giulia, sulla base dei dati ISTAT risultanti dall'ultimo censimento.
5. Eventuali saldi attivi della gestione annuale sono riportati in avanzo nell'esercizio successivo. I saldi attivi risultanti al termine della legislatura, ovvero alla data dello scioglimento del gruppo, sono versati al bilancio del Consiglio regionale.
6. Con apposito regolamento adottato dall'Ufficio di Presidenza sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.>>.

Art. 15
1.
L'articolo 15 della legge regionale 52/1980 è sostituito dal seguente:
<<Art. 15
 
1. Ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale, redatto secondo il modello e le indicazioni approvate con regolamento adottato dall'Ufficio di Presidenza; il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse finanziarie trasferite al gruppo dal Consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, i relativi impieghi, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.
2. Il rendiconto, sottoscritto dal Presidente del gruppo, che ne attesta altresì la veridicità e la correttezza, è presentato al Presidente del Consiglio regionale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello dell'esercizio cui si riferisce. Al rendiconto deve essere allegata copia conforme della documentazione contabile relativa alle spese inserite nel rendiconto stesso.
3. Il Presidente del Consiglio trasmette il rendiconto di ciascun gruppo al Presidente della Regione ai fini del successivo inoltro alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il controllo previsto dalla normativa statale.
4. Con apposito regolamento adottato dall'Ufficio di Presidenza sono disciplinati i termini e le modalità per l'attuazione del presente articolo, secondo quanto previsto dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.>>.

Art. 16
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 15 bis della legge regionale 52/1980, come sostituito dal comma 1, si provvede nell'ambito del programma triennale di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia), con riferimento alle risorse previste all'unità di bilancio 11.3.1.1189 e al capitolo 156 e all'unità di bilancio 11.3.2.1189 e al capitolo 180 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2015.
CAPO IV
Art. 18
1. All'articolo 4 della legge regionale 21/1981, come da ultimo modificato dall'articolo 13, comma 3, della legge regionale 24/2009, sono apportate le seguenti modifiche:
CAPO V
Art. 21
1.
L'articolo 1 della legge regionale 27 maggio 1983, n. 41 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri della Regione Friuli - Venezia Giulia), come da ultimo modificato dall'articolo 85 della legge regionale 28/2007, è sostituito dal seguente:
<<Art. 1
 
2. Gli adempimenti indicati al comma 1 concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono.
3. Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i consiglieri regionali sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla lettera a) del comma 1 intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. A tale adempimento annuale si applica il comma 2.
4. Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio i soggetti indicati al comma 1 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla lettera a) del comma 1 intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche. A tale adempimento si applica il comma 2.
5. Le disposizioni contenute nel comma 4 non si applicano nel caso di rielezione del soggetto, cessato dalla carica per il rinnovo del Consiglio regionale.>>.

CAPO VI
Art. 30
1.
Dopo l'articolo 17 della legge regionale 38/1995 è inserito il seguente:

CAPO VII
Art. 34

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 9, comma 1, L. R. 3/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 6, L.R. 13/2003.
Art. 35
1.
Dopo l'articolo 11 della legge regionale 13/2003 è inserito il seguente:

CAPO VIII
 ABOLIZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ASSEGNO VITALIZIO
CAPO X
 NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 43
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 3 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 54 (Modificazioni alle leggi regionali 9 settembre 1964, n. 2, e 5 giugno 1967, n. 8, e norme riguardanti le spese di funzionamento dei Gruppi consiliari);
b) il comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 35 (Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale);
Art. 45
1. In via di interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 7 bis della legge regionale 52/1980, il Presidente del gruppo consiliare può richiedere la risoluzione del contratto anche per ragioni di rispetto di principi di coordinamento della finanza pubblica o di altre norme legislative comportanti limiti di spesa per il funzionamento dei gruppi consiliari.
Art. 47
 (Norme transitorie in materia di funzionamento dei gruppi consiliari)
1. Le disposizioni del capo III trovano applicazione per i contributi spettanti ai gruppi consiliari a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
2. Le disposizioni di cui alle leggi regionali 54/1973 e 52/1980 e successive modifiche e integrazioni, nel testo anteriormente vigente, continuano ad applicarsi ai contributi corrisposti nel corso della X legislatura. Alla rendicontazione dei predetti contributi si provvede ai sensi delle leggi regionali predette.
3. Il rendiconto dei contributi erogati nel corso della XI legislatura, fino alla data di cui al comma 1, è presentato nei termini e con le modalità previste dall'articolo 15 della legge regionale 52/1980, come modificato dalla presente legge; la parte non utilizzata entro la stessa data del contributo per il funzionamento dei gruppi e della quota di finanziamento sostitutivo liberamente impiegabile di cui, rispettivamente, all'articolo 3 della legge regionale 54/1973 e all'articolo 8, primo e secondo comma, della legge regionale 52/1980, nei testi anteriormente vigenti, resta assegnata al gruppo beneficiario che può impiegarla in conformità alle disposizioni della presente legge. La parte della quota del finanziamento sostitutivo vincolata al reimpiego nell'ambito di rapporti di consulenza o di collaborazione ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della legge regionale 52/1980, nel testo anteriormente vigente, non utilizzata alla medesima data, è versata in conto entrata del bilancio del Consiglio regionale, secondo termini e modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
5. Le disposizioni di cui al capo III trovano applicazione per il personale dei gruppi consiliari a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. L'ammontare complessivo delle risorse per il personale dei gruppi consiliari e il budget spettante ai singoli gruppi per le medesime finalità sono calcolati in rapporto al periodo intercorrente dalla data predetta fino al 31 dicembre 2013.
6. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 bis della legge regionale 52/1980, come inserito dall'articolo 7 della presente legge, per l'anno 2013, l'Amministrazione regionale procede a una verifica della spesa per il personale dei gruppi in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora tale verifica faccia prevedere il superamento dei limiti previsti dalla citata disposizione, il Presidente del gruppo consiliare, la cui spesa per il personale assegnato ecceda il limite di budget del gruppo, è tenuto a individuare e adottare, entro il 15 settembre 2013, gli opportuni interventi finalizzati al rientro nei limiti predetti, ivi compreso il ricorso alla facoltà di cui all'articolo 7 bis, comma 2, della legge regionale 52/1980, e a richiedere all'Amministrazione regionale i conseguenti correttivi.
7. Fermo restando il rispetto del limite complessivo della spesa per il personale dei gruppi consiliari, nel caso di mancata adozione da parte di alcuni dei Presidenti dei gruppi degli interventi di cui al comma 6 entro il termine indicato, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale stabilisce le modalità idonee ad assicurare il rientro nei limiti di budget per le spese di personale da parte dei gruppi interessati entro il 31 dicembre 2013, ivi compresa la limitazione della facoltà dei Presidenti dei gruppi medesimi di autorizzare il ricorso all'effettuazione di lavoro straordinario e di missioni da parte del personale del gruppo.
8. Per l'anno 2013, ulteriori assegnazioni, comandi o assunzioni di personale presso i gruppi consiliari possono aver corso, previa verifica della disponibilità finanziaria residua, sulla base di criteri stabiliti dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari.
Note:
1 Comma 7 bis aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 16/2013
Art. 48
 (Norme transitorie in materia di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali)
1. Le modifiche apportate dal capo V alla legge regionale 41/1983 trovano applicazione a partire dalle dichiarazioni relative all'inizio della XI legislatura: a tal fine le dichiarazioni già presentate a norma della legge regionale 41/1983, nel testo anteriormente vigente, sono integrate, qualora necessario, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio di Presidenza e la Giunta regionale provvedono ad adeguare il modulo previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge regionale 41/1983. Le sanzioni previste dall'articolo 3 della predetta legge regionale 41/1983, come modificato dalla presente legge, trovano applicazione a partire dalla prima dichiarazione annuale, da presentare ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge medesima, successiva all'entrata in vigore della presente legge.
Art. 49
 (Norma transitoria concernente la restituzione dei contributi versati per la corresponsione dell'assegno vitalizio)
1. Con riferimento alle domande già presentate ai sensi dei commi 6, 6 bis e 6 ter dell'articolo 17 della legge regionale 18/2011, il termine di centottanta giorni previsto dal comma 6 quater del medesimo articolo, come inserito dall'articolo 37, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.