Le dichiarazioni ricevute sono depositate e conservate presso l'Ufficio di Presidenza predetto, il quale provvede, altresì, alla pubblicazione delle medesime nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito istituzionale del Consiglio regionale. Con le stesse modalità sono pubblicate per ciascun soggetto le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi, depositata ai sensi dell'articolo 1.
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