Legge regionale 09 agosto 2013, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 05/01/2018

Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 41/1983, 38/1995, 13/2003.
Art. 12
1.
L'articolo 12 della legge regionale 52/1980 è sostituito dal seguente:
<<Art. 12
 
1. Ai gruppi consiliari vengono corrisposti contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale, erogati in quote mensili, da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale.
2. L'importo complessivo annuale delle competenze da corrispondere ai gruppi consiliari è stabilito in 5.000 euro moltiplicato per il numero dei consiglieri regionali, maggiorato della somma di 0,05 euro per abitante residente nella Regione Friuli Venezia Giulia, sulla base dei dati ISTAT risultanti dall'ultimo censimento.
5. Eventuali saldi attivi della gestione annuale sono riportati in avanzo nell'esercizio successivo. I saldi attivi risultanti al termine della legislatura, ovvero alla data dello scioglimento del gruppo, sono versati al bilancio del Consiglio regionale.
6. Con apposito regolamento adottato dall'Ufficio di Presidenza sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.>>.