Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nell'ambito delle competenze a essa attribuite dallo Statuto speciale, in particolare, dall'articolo 4, primo comma, numero 1), e dagli articoli 19 e 21, adotta con la presente legge ulteriori misure per ridurre e rendere più trasparenti le spese di funzionamento degli organi statutari.
2. In attesa dell'emanazione di nuove norme di attuazione statutaria in materia di funzioni di controllo della Corte di conti, la presente legge reca altresì norme di primo adeguamento, nell'ambito della propria competenza legislativa, alle disposizioni dell'articolo 1, commi da 9 a 12, del
decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, del decreto medesimo.