Art. 9
1. L'Amministrazione regionale č autorizzata a concedere al Fondo per lo sviluppo di cui all'
articolo 6 bis della legge regionale 2/2012- Sezione smobilizzo crediti PA, come inserito dall'articolo 4, un finanziamento dell'ammontare di 5 milioni di euro da rimborsare entro il 30 giugno 2023, senza applicazione di interessi.
3. Il competente Servizio della Direzione regionale attivitā produttive, nell'atto con cui dispone il pagamento delle risorse oggetto del finanziamento, provvede al contestuale accertamento del credito restitutorio in favore della Regione, che viene iscritto alla competenza finanziaria dell'esercizio di scadenza del credito.