Legge regionale 09 agosto 2013, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 26/06/2020

Interventi urgenti per il sostegno e il rilancio dei settori produttivi e dell'occupazione. Modifiche alle leggi regionali 2/2012, 11/2009 e 7/2000.
Art. 7
1. Il Fondo per la stabilizzazione del sistema economico regionale di cui all' articolo 14, comma 39, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), è autorizzato a rimettere ai Fondi destinatari delle anticipazioni di cui all' articolo 14, comma 50, della legge regionale 11/2009, nonché alle Sezioni anticrisi di cui all' articolo 2, comma 12, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), il debito avente a oggetto la restituzione del capitale anticipato e ciò nella misura massima complessiva di 152.400.000 euro.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 11, comma 11, lettera a), L. R. 15/2014
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 11, lettera b), L. R. 15/2014
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 1, L. R. 18/2014