Legge regionale 09 agosto 2013, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 26/06/2020

Interventi urgenti per il sostegno e il rilancio dei settori produttivi e dell'occupazione. Modifiche alle leggi regionali 2/2012, 11/2009 e 7/2000.
Art. 13
 (Altre disposizioni finanziarie)
1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilitā regionale), nell'unitā di bilancio 10.7.2.3470 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 č autorizzato l'accantonamento di 75 milioni di euro per l'anno 2013 a carico del capitolo 9710, Fondo globale di parte investimento - partita n. 54 di nuova istituzione, con la denominazione "Futuri interventi legislativi per lo sviluppo e il rilancio dei settori produttivi e dell'occupazione e di contrasto alla disoccupazione giovanile".
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale 21/2007, nell'unitā di bilancio 10.7.1.3470 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 č iscritto lo stanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2013 a carico del capitolo 9700, Fondo globale di parte corrente - partita n. 59 - "Interventi futuri per crisi industriali complesse".
3. All'onere complessivo di 85 milioni di euro per l'anno 2013 derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2 si fa fronte con la maggiore entrata di pari importo prevista all'unitā di bilancio 1.3.6 e al capitolo 101 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.