Legge regionale 06 agosto 2013, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 08/08/2013

Modifiche alle leggi regionali 7/1988, 18/1996 e 13/2003 in materia di ordinamento e di organizzazione dell'Amministrazione regionale.
Art. 9
 (Norma finanziaria)
1. Il trattamento economico riferito all'incarico di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), della legge regionale 18/1996, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera b), può essere determinato fino alla misura massima di 180.000 euro annui lordi.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è prevista la spesa massima complessiva di 594.962,55 euro suddivisa in ragione di 102.579,75 euro per l'anno 2013 e di 246.191,40 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 a valere sullo stanziamento all'uopo previsto a carico delle seguenti unità di bilancio dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 suddivisa negli importi e per le annualità a fianco di ciascuno indicati:
UBIcapitolo201320142015
11.3.1.1185355075.000,00180.000,00180.000,00
11.3.1.1185967021.204,7550.891,4050.891,40
11.3.1.118496506.375,0015.300,0015.300,00


3. In relazione al disposto di cui al comma 1, è previsto lo stanziamento complessivo di 168.418,95 euro suddiviso in ragione di 29.037,75 euro per l'anno 2013 e di 69.690,60 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 a valere sugli stanziamenti all'uopo previsti a carico delle seguenti unità di bilancio e capitoli degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013 - 2015 e del bilancio per l'anno 2013:
entrata unità di bilanciocapitoloimporto 2013importo anni
2014-2015
6.1.204178019.867,5047.682,00
6.1.20417819.170,2522.008,60


spesa unità di bilanciocapitoloimporto 2013importo anni
2014-2015
12.2.4.3480988019.867,5047.682,00
12.2.4.348098819.170,2522.008,60