Legge regionale 06 agosto 2013, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 08/08/2013

Modifiche alle leggi regionali 7/1988, 18/1996 e 13/2003 in materia di ordinamento e di organizzazione dell'Amministrazione regionale.
Art. 7
1. All'articolo 47 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), sono apportate le seguenti modifiche:
2. In relazione al disposto di cui all'articolo 47, comma 3 bis, della legge regionale 18/1996, come sostituito dal comma 1, lettera d), gli incarichi di vicedirettore centrale, già conferiti alla data di entrata in vigore della presente legge, si intendono confermati, fatti salvi i casi di revoca anticipata e di risoluzione di diritto, previsti dal regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, sino alla naturale scadenza.