2. In relazione al disposto di cui all'
articolo 47, comma 3 bis, della legge regionale 18/1996, come sostituito dal comma 1, lettera d), gli incarichi di vicedirettore centrale, già conferiti alla data di entrata in vigore della presente legge, si intendono confermati, fatti salvi i casi di revoca anticipata e di risoluzione di diritto, previsti dal regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, sino alla naturale scadenza.