<<Art. 26
1. Gli Assessori presiedono al funzionamento delle Direzioni centrali cui sono preposti e curano la trattazione degli affari, di competenza delle medesime, attribuiti.
2. In particolare, secondo le proprie competenze, propongono, d'intesa con il Presidente della Regione, i provvedimenti da iscrivere all'ordine del giorno della Giunta regionale e curano l'esecuzione delle deliberazioni da questa adottate.>>.