Legge regionale 06 agosto 2013, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 08/08/2013

Modifiche alle leggi regionali 7/1988, 18/1996 e 13/2003 in materia di ordinamento e di organizzazione dell'Amministrazione regionale.
Art. 7
1. All'articolo 47 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), sono apportate le seguenti modifiche:
2. In relazione al disposto di cui all'articolo 47, comma 3 bis, della legge regionale 18/1996, come sostituito dal comma 1, lettera d), gli incarichi di vicedirettore centrale, già conferiti alla data di entrata in vigore della presente legge, si intendono confermati, fatti salvi i casi di revoca anticipata e di risoluzione di diritto, previsti dal regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, sino alla naturale scadenza.
Art. 8
1.
E' abrogato l'articolo 2 della legge regionale 12 agosto 2003, n. 13 (Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori).

Art. 9
 (Norma finanziaria)
1. Il trattamento economico riferito all'incarico di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), della legge regionale 18/1996, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera b), può essere determinato fino alla misura massima di 180.000 euro annui lordi.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è prevista la spesa massima complessiva di 594.962,55 euro suddivisa in ragione di 102.579,75 euro per l'anno 2013 e di 246.191,40 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 a valere sullo stanziamento all'uopo previsto a carico delle seguenti unità di bilancio dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 suddivisa negli importi e per le annualità a fianco di ciascuno indicati:
UBIcapitolo201320142015
11.3.1.1185355075.000,00180.000,00180.000,00
11.3.1.1185967021.204,7550.891,4050.891,40
11.3.1.118496506.375,0015.300,0015.300,00


3. In relazione al disposto di cui al comma 1, è previsto lo stanziamento complessivo di 168.418,95 euro suddiviso in ragione di 29.037,75 euro per l'anno 2013 e di 69.690,60 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 a valere sugli stanziamenti all'uopo previsti a carico delle seguenti unità di bilancio e capitoli degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013 - 2015 e del bilancio per l'anno 2013:
entrata unità di bilanciocapitoloimporto 2013importo anni
2014-2015
6.1.204178019.867,5047.682,00
6.1.20417819.170,2522.008,60


spesa unità di bilanciocapitoloimporto 2013importo anni
2014-2015
12.2.4.3480988019.867,5047.682,00
12.2.4.348098819.170,2522.008,60