Legge regionale 06 agosto 2013 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 08/08/2013

Modifiche alle leggi regionali 14/2007, 6/2008 e 15/2012 in materia di gestione faunistico-venatoria.

Art. 2

(Modifiche alla legge regionale 14/2007)

1. All'articolo 6 della legge regionale 14/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 le parole <<L'Amministrazione regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<La struttura regionale competente in materia faunistica>>;

b) il comma 4 bis è abrogato;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

<<7. La struttura regionale competente in materia faunistica verifica l'esistenza delle condizioni generali per l'esercizio delle deroghe e rilascia i provvedimenti di deroga previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).>>;

d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

<<8. Le deroghe non sono adottate per le specie o per le popolazioni per le quali l'ISPRA abbia accertato uno stato di conservazione insoddisfacente.>>.

2. L'articolo 6 bis della legge regionale 14/2007 è abrogato.

3. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 14/2007 le parole <<, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6 bis,>> sono soppresse.

4. All'articolo 9 della legge regionale 14/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<La Giunta regionale, sentito il Comitato faunistico regionale,>> sono sostituite dalle seguenti: <<La struttura regionale competente in materia faunistica>>;

b) al comma 2 le parole <<La Giunta regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<La struttura regionale competente in materia faunistica>>.