1. La presente legge reca modifiche alla
legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006), alla
legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivitą venatoria), e alla
legge regionale 9 agosto 2012, n. 15 (Legge comunitaria 2010), in conformitą alla
direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione di uccelli selvatici, e alla
legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).