Art. 9
(Finalità 8 - Protezione sociale)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri necessari a soddisfare le richieste di intervento di cui all'
articolo 9 bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), rimaste insoddisfatte per mancanza di disponibilità finanziaria.
2. La domanda per l'ottenimento delle risorse necessarie è presentata dagli Enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le risorse disponibili per le finalità di cui al comma 1 sono ripartite proporzionalmente tra gli Enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni.
4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.2.1.1140 e del capitolo 4525 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
9.
In relazione al disposto di cui al comma 8, all'unità di bilancio 8.2.1.1140 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, nella denominazione del capitolo 4116 le parole <<
delle spese sostenute>> sono sostituite dalle seguenti: <<
delle attività realizzate>>.
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere al Comune di Chions il contributo già assegnato alla Cooperativa Melarancia, ai sensi dell'
articolo 15 bis della legge regionale 20/2005 e a valere sui fondi 2012, per la realizzazione dell'intervento avente a oggetto lavori di adeguamento sismico sull'immobile di proprietà del Comune medesimo, situato in frazione di Taiedo, adibito ad asilo nido.
11. Per le finalità previste dal comma 10 il Comune di Chions presenta al Servizio competente alla gestione del Fondo di cui all'
articolo 15 bis della legge regionale 20/2005, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la domanda volta a ottenere il trasferimento del contributo. Il Servizio provvede ad assegnare il contributo al Comune di Chions e a richiedere allo stesso la documentazione necessaria ai fini del provvedimento di concessione.
13.
Dopo il
comma 17 dell'articolo 4 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali), è inserito il seguente:
14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a garantire la copertura finanziaria delle spese sostenute nel 2012, nonché di quelle da sostenersi nel 2013 da parte di Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA e degli istituti bancari con lo stesso convenzionati per l'espletamento degli adempimenti e delle funzioni affidate ai sensi dell'
articolo 7, comma 21, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004).
15. Per le finalità previste dal comma 14 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.4.1.1144 e del capitolo 3258 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
16. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 15 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 8.4.2.1144 e dal capitolo 3290 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. Detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2012 e trasferita ai sensi dell'articolo 31, commi 7 e 8, della
legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), con deliberazione della Giunta regionale n. 214 del 13 febbraio 2013.
17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare il contributo, già concesso all'ATER di Udine, a favore del Comune di Palmanova per la realizzazione degli interventi di cui al programma innovativo in ambito urbano denominato "Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile", oggetto dell'Accordo di programma stipulato in data 24 febbraio 2011 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione.
18. La conferma di cui al comma 17 è disposta previa stipula di apposito accordo, intesa o convenzione tra la Regione, il Comune di Palmanova e l'ATER di Udine.
19. L'atto di cui al comma 18 ha i contenuti di cui all'articolo 4 dell'Accordo di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione stipulato in data 24 febbraio 2011.
20. Il contributo di cui all'articolo 9, commi 12, 13 e 14, della
legge regionale 5/2013 è concesso a sollievo degli oneri sostenuti nel corso dell'anno 2013.
21. Il contributo a favore della Consulta regionale delle associazioni dei disabili viene erogato in via di anticipazione nella misura del 50 per cento contestualmente alla concessione del medesimo; il saldo è disposto sulla base della rendicontazione della spesa, presentata ai sensi dell'
articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire alle Province, nei limiti delle risorse allocate sul capitolo di cui al comma 26, un finanziamento destinato per le domande ammissibili a contributo in attuazione degli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della
legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), per le quali le Province non hanno concesso gli incentivi per insufficienza di risorse.
23. Il finanziamento di cui al comma 22 è ripartito tra le Province in proporzione al fabbisogno finanziario con riferimento al costo delle domande di cui al comma 22.
24. Ai fini del riparto di cui al comma 23, le Province trasmettono alla Regione entro il 30 settembre 2013 una dichiarazione nella quale è quantificato il rispettivo costo delle domande di cui al comma 22.
25. Il termine di cui al comma 24 può essere modificato con deliberazione della Giunta regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet istituzionale della Regione.
26. Per le finalità previste dal disposto di cui ai commi 22, 23 e 24 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 3806 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Trasferimenti alle Province destinati alle domande ammissibili a contributo per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro".
27. Nelle more della complessiva rivisitazione della normativa in materia di incentivi di politiche attive del lavoro, possono essere presentate alle Province, dal giorno di entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 2013, istanze di contributo per la costituzione di nuove imprese e l'acquisto di partecipazioni prevalenti ai sensi dell'
articolo 31 della legge regionale 18/2005 e della relativa regolamentazione attuativa.
28. Le Province concedono i contributi di cui al comma 27 esclusivamente nei limiti delle risorse previste dal comma 30.
29. Le risorse per i contributi di cui al comma 27 sono ripartite tra le Province in proporzione al numero di domande di contributo presentate dall'1 gennaio 2013 al 20 giugno 2013 a ciascuna Provincia per la creazione di nuove imprese e l'acquisto di partecipazioni prevalenti ai sensi dell'
articolo 31 della legge regionale 18/2005 e della relativa regolamentazione attuativa.
30. Per le finalità previste dal comma 27 è destinata la spesa di 1.200.000 euro per l'anno 2013 a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la Tabella I di cui al comma 36 a carico dell'unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 8550 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
31.
All'articolo 5 della legge regionale 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 7 le parole <<
con la>> sono sostituite dalle seguenti: <<
indipendentemente dalla>>;
b)
al comma 9 il periodo <<
Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le indennità destinate ai componenti della Commissione.>> è sostituito dal seguente: <<
La partecipazione alle sedute della Commissione regionale avviene a titolo gratuito.>>.
33. La concessione dei contributi assegnati nell'anno 2012 ai Comuni ai sensi dell'
articolo 40 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è disposta a seguito del parere consultivo del Nucleo di valutazione dell'edilizia sanitaria e socio-assistenziale, ai sensi dell'
articolo 15 della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37 (Istituzione, compiti ed assetto organizzativo dell'Agenzia regionale della sanità ed altre norme in materia sanitaria), e successive modifiche e integrazioni, sul progetto preliminare.
36. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella I.
Note:
1 Comma 7 abrogato da art. 25, comma 1, L. R. 12/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 17/2000.