Legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Assestamento del bilancio 2013 e del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.
Art. 4
 (Finalità 3 - Gestione del territorio)
3.
Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 35, della legge regionale 14/2012, come sostituito dal comma 2, è autorizzata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 3.1.1.1056 e del capitolo 3428 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Trasferimenti agli enti locali per lo svolgimento di studi di microzonazione sismica - cofinanziamento regionale".

5. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di 5.210 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 3.1.1.1056 e del capitolo 3624 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Spese per la Commissione tecnica regionale per gli studi di microzonazione sismica e per l'organizzazione di corsi di formazione - fondi statali".
7. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione tecnica istituita ai sensi dell'articolo 5, comma 19, della legge regionale 27/2012, vengono individuati i territori per i quali viene programmata prioritariamente la realizzazione degli studi di microzonazione sismica.
8. I fondi statali di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907/2010, e successive modifiche e integrazioni, sono trasferiti agli enti locali, individuati con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 7, nel limite del 50 per cento dei costi forfetari e con le modalità previste dalle ordinanze stesse, per lo svolgimento di studi di microzonazione sismica almeno di livello 1.
12. Per le finalità di cui al comma 11 è autorizzata la spesa di 400.000 euro a carico dell'unità di bilancio 3.7.2.1067 e del capitolo 3804 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Finanziamento di un progetto pilota per la riqualificazione di stazioni ferroviarie del Friuli Venezia Giulia".
13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire un apposito fondo per far fronte all'applicazione dell'istituto dell'accordo bonario di cui all'articolo 240 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), al fine di assicurare la necessaria copertura finanziaria alle opere pubbliche realizzate, anche attraverso la delegazione amministrativa intersoggettiva, dalla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, nell'ipotesi in cui la risoluzione delle riserve iscritte dall'appaltatore si possa raggiungere attraverso il predetto istituto e nel quadro economico dell'opera non sussista la necessaria capienza finanziaria.
16. I programmi di cui all'articolo 4, comma 55, della legge regionale 2/2000 approvati in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge, si intendono confermati nell'individuazione dei soggetti ivi previsti e nella quantificazione della spesa.
18. I programmi di cui all'articolo 4, comma 31, della legge regionale 14/2012 approvati in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge, si intendono confermati nell'individuazione dei soggetti ivi previsti e nella quantificazione della spesa.
26. In via transitoria, al fine di pervenire alla completa attuazione delle disposizioni di legge vigenti in materia, la competente Provincia, su istanza del gestore del servizio idrico integrato, sentita l'ARPA e l'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) di cui all' articolo 4 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), rilascia un'autorizzazione provvisoria complessiva allo scarico di acque reflue urbane dell'agglomerato.
30. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella D.
Note:
1 Comma 20 abrogato da art. 31, comma 2, L. R. 13/2014
2 Comma 11 sostituito da art. 4, comma 35, lettera a), L. R. 20/2015
3 Comma 11 bis aggiunto da art. 4, comma 35, lettera b), L. R. 20/2015
4 Comma 11 ter aggiunto da art. 4, comma 35, lettera b), L. R. 20/2015
5 Comma 11 quater aggiunto da art. 4, comma 35, lettera b), L. R. 20/2015
6 Comma 11 quinquies aggiunto da art. 4, comma 35, lettera b), L. R. 20/2015
7 Comma 21 abrogato da art. 28, comma 1, lettera c), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 28, c. 1, della medesima L.R. 5/2016.
8 Comma 22 abrogato da art. 28, comma 1, lettera c), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 28, c. 1, della medesima L.R. 5/2016.
9 Comma 23 abrogato da art. 28, comma 1, lettera c), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 28, c. 1, della medesima L.R. 5/2016.
10 Comma 24 abrogato da art. 28, comma 1, lettera c), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 28, c. 1, della medesima L.R. 5/2016.
11 Comma 25 abrogato da art. 28, comma 1, lettera c), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 28, c. 1, della medesima L.R. 5/2016.
12 Comma 29 abrogato da art. 28, comma 1, lettera c), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 28, c. 1, della medesima L.R. 5/2016.
13 Parole sostituite al comma 26 da art. 29, comma 1, lettera d), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 29, c. 1, della medesima L.R. 5/2016.
14 Parole sostituite al comma 11 quater da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 14/2016
15 Parole sostituite al comma 11 quater da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 14/2016
16 Parole aggiunte al comma 11 quater da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 14/2016
17 Parole sostituite al comma 11 quater da art. 5, comma 1, lettera d), L. R. 14/2016
18 Parole sostituite al comma 28 da art. 3, comma 1, L. R. 3/2018
19 Parole sostituite al comma 11 quater da art. 70, comma 1, L. R. 6/2019
20 Parole sostituite al comma 11 quater da art. 5, comma 14, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
21 Comma 10 abrogato da art. 16, comma 1, lettera b), L. R. 2/2024 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 51, commi 1 bis e 1 ter, L.R. 14/2002.