Legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Assestamento del bilancio 2013 e del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.
Art. 2
 (Finalità 1 - Attività economiche)
2. Alla legge regionale 8 aprile 2011, n. 5 (Disposizioni relative all'impiego di organismi geneticamente modificati (OGM) in agricoltura), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
<<Art. 2
 (Misure per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche)
1. Al fine di evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche, con regolamento regionale, sono approvate le misure di cui alla raccomandazione della Commissione europea del 13 luglio 2010 recante orientamenti per l'elaborazione di misure nazionali in materia di coesistenza per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche.
2. Le misure di cui al comma 1 tengono conto, in particolare, dei seguenti fattori: le condizioni naturali, le condizioni climatiche che influenzano l'attività degli impollinatori e la dispersione di polline attraverso l'aria, la topografia, i modelli produttivi, le strutture aziendali comprese le strutture circostanti e i sistemi di rotazione delle colture.
4. Al fine di evitare la potenziale perdita di reddito da parte dei produttori biologici e di specifiche tipologie di produttori convenzionali, nonché al fine di tutelare particolari tipi di produzioni, le misure di cui al comma 1 possono prevedere il raggiungimento di livelli di commistione inferiori allo 0,9 per cento.
5. Il regolamento di cui al comma 1 può prevedere il pagamento di una tariffa, proporzionale alla superficie coltivata, finalizzata a copertura forfettaria dei costi sostenuti dall'ERSA per gli accertamenti tramite campioni nei terreni di cui all'articolo 7, comma 1.
6. Il regolamento di cui al comma 1 è approvato in via preliminare dalla Giunta regionale sentito il tavolo tecnico di cui all'articolo 7, comma 2, ed è comunicato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 8 e 9 della direttiva 98/34/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione. Il regolamento è emanato a seguito della conclusione dell'esame da parte della Commissione europea.

b)
dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:
<<Art. 2 bis
 (Emissioni di OGM a fini sperimentali)
1. Nel territorio regionale possono essere effettuate emissioni di OGM a fini sperimentali purché autorizzate, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 (Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati), al fine di impedire il rilascio e la diffusione di materiale genetico modificato e la conseguente commistione delle colture convenzionali e biologiche.>>;

3. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 5/2011, come sostituito dal comma 2, lettera d), sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.121 e sul capitolo 1178 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
5. I produttori interessati presentano alla Direzione centrale competente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 4, lettere a) e b), e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'esistenza e le caratteristiche tecniche del vigneto impiantato.
6. La Direzione centrale competente provvede alla regolarizzazione del vigneto impiantato previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui al comma 4 e della veridicità della dichiarazione di cui al comma 5 attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto nell'ambito del sistema informativo agricolo nazionale.
8.
In relazione al disposto di cui all'articolo 3, comma 1 bis, della legge regionale 2/2012, come inserito dal comma 7, le entrate previste in 210.000 euro per l'anno 2013 sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.134 e sul capitolo 1439 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Acquisizione di somme a titolo di liberalità da persone fisiche per il Fondo per lo sviluppo".

9.
Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 1 bis, della legge regionale 2/2012, come inserito dal comma 7, è autorizzata la spesa di 210.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1028 e del capitolo 1439 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Conferimenti al Fondo per lo sviluppo delle somme acquisite a titolo di liberalità da persone fisiche".

10. In deroga a quanto previsto dall'articolo 42 bis della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), nei casi in cui il termine di sei mesi per la presentazione della domanda sia scaduto nel periodo 1 gennaio - 14 maggio 2013, le nuove imprese artigiane possono presentare la domanda di contributo, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per le spese sostenute nei sei mesi antecedenti l'iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane.
11. Al fine di agevolare l'efficiente utilizzo e la tempestiva restituzione delle anticipazioni concesse al Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia (FRIA) e al Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia (FSRICTS) in conformità all'articolo 14, commi 46 e 60 bis, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), nonché per consentire l'efficace avvio degli interventi del Fondo per lo sviluppo di cui all' articolo 6 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), l'Amministrazione regionale, ai sensi dell' articolo 25 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), è autorizzata a istituire, nell'ambito del FRIA e del FSRICTS, rispettivamente, la Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e a sostegno delle attività produttive e la Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, nel prosieguo denominate "Sezioni anticrisi".
12. Le dotazioni delle Sezioni anticrisi sono determinate con deliberazione della Giunta regionale e sono costituite dalle risorse giacenti presso il FRIA e il FSRICTS destinate alla restituzione delle anticipazioni ai sensi dell'articolo 14, commi 47 e 60 quater, della legge regionale 11/2009. In deroga a quanto stabilito all'articolo 13, commi 4 e 8, della legge regionale 2/2012, una quota dei rientri afferenti ai finanziamenti in corso a valere su FRIA e FSRICTS, determinata con deliberazione della Giunta regionale sì da consentire la restituzione delle anticipazioni di cui all'articolo 14, commi 47 e 60 quater, della legge regionale 11/2009, affluisce alle Sezioni anticrisi. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui al primo e al secondo periodo sono adottate entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
14 bis. I procedimenti per la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sul FRIA ai sensi dell'articolo 46, comma 1 bis, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), e sul FSRICTS ai sensi dell'articolo 98, comma 3 bis, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo"), in corso alla data di attivazione delle Sezioni anticrisi, stabilita con deliberazione della Giunta regionale, non ancora deliberati dal competente Comitato di gestione, fanno carico, rispettivamente, alla gestione della Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e a sostegno delle attività produttive e alla gestione della Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio. La deliberazione delle relative concessioni è effettuata in applicazione, rispettivamente, della normativa di cui all' articolo 46, comma 1 bis, della legge regionale 12/2002, e dell'articolo 98, comma 3 bis, della legge regionale 29/2005, nei limiti delle disponibilità della pertinente Sezione anticrisi, tenendo ferma la data di presentazione della domanda ai sensi della predetta normativa.
15. In deroga a quanto stabilito all'articolo 13, commi 4 e 7, della legge regionale 2/2012, le gestioni relative alle Sezioni anticrisi continuano a operare anche successivamente alla data di cui all' articolo 13, comma 24, della legge regionale 2/2012 fino al 30 giugno 2022. Alla cessazione delle gestioni fuori bilancio relative alle Sezioni anticrisi si provvede con deliberazione della Giunta regionale, con la quale sono impartite disposizioni per la liquidazione delle stesse e per il trasferimento in capo al Fondo per lo sviluppo di eventuali rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle gestioni soppresse, ivi compresi quelli che discendono dall'applicazione dell'articolo 14, commi 47 e 60 quater, della legge regionale 11/2009.
17. Successivamente alla data di cui all'articolo 13, comma 24, della legge regionale 2/2012, l'amministrazione delle Sezioni anticrisi spetta al Comitato di gestione di cui all'articolo 10 della legge regionale 2/2012 in base alle vigenti convenzioni in materia di attuazione degli interventi a valere sul FRIA e sul FSRICTS, che l'Amministrazione è autorizzata a modificare al fine dell'adeguamento alle necessità operative derivanti dall'attuazione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 13.
18. La Giunta regionale, al fine di agevolare la realizzazione da parte degli enti locali di opere pubbliche di importanza generale in armonia con gli obiettivi fissati di finanza pubblica e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 13 settembre 2008, n. 238 (Regolamento per l'attuazione del programma operativo regionale (POR) FESR competitività regionale e occupazione 2007-2013), è autorizzata a modificare il Capo VIII del bando per l'accesso ai contributi previsti dall'Attività 4.1.a) "Supporto allo sviluppo urbano" del POR FESR 2007-2013 Obiettivo Competitività regionale e Occupazione finalizzati alla realizzazione del Piano Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS), approvato con deliberazione della Giunta regionale 1 giugno 2011, n. 1047 (POR FESR 2007-2013. Obiettivo competitività regionale e occupazione. asse IV, Attività 4.1.a ''Supporto allo sviluppo urbano''. Approvazione del bando concernente ''Sostegno alla realizzazione di piani integrati di sviluppo urbano sostenibile (PISUS)'' e dei relativi allegati), affinché l'erogazione del finanziamento avvenga sulla base della reale progressione della spesa.
20.
Al comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), le parole <<, in particolare,>> sono soppresse.

21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi già concessi, ai sensi dell'articolo 161 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), al Comune di Sutrio con decreti del direttore del Servizio sviluppo sistema turistico regionale 1 dicembre 2006, n. 4024, 20 novembre 2008, n. 3543, e 13 maggio 2009, n. 939, finalizzati alla realizzazione di un centro benessere.
23. Al fine di accelerare l'incremento dell'offerta ricettiva degli alberghi diffusi esistenti, i soggetti beneficiari delle medesime linee contributive nella programmazione comunitaria 2007/2013 possono, nelle more del completamento del progetto integrato, conferire gli immobili alle società di gestione per l'avvio degli stessi, fermo restando le condizioni previste dai rispettivi programmi.
25. E' confermato nella misura di 515.000 euro il contributo pluriennale di cui all'articolo 6, comma 117, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), come modificato dall'articolo 6, comma 84, della legge regionale 22/2007, già concesso con decreto del direttore del Servizio promozione e internazionalizzazione del 21 novembre 2007, n. 3793/Prod./Prom ed erogato all'Ente Fiera di Trieste S.p.A. per la copertura degli oneri in linea capitale e interessi dei mutui contratti per interventi al comprensorio fieristico e relative strutture espositive.
26. Le imprese che hanno presentato la domanda di contributo a valere sulla legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 (Provvedimenti a favore dell' industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali), prima del 20 maggio 2013 e per le quali è stata disposta l'assegnazione dei fondi in graduatoria, possono presentare domanda per il contributo "de minimis" per la certificazione delle spese entro il 30 ottobre 2013.
27. Il contributo per la certificazione è concesso in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (CE) agli aiuti di importanza minore "de minimis, secondo le procedure e nei limiti definiti dal regolamento adottato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 2007, n. 260 e successive modifiche e integrazioni.
28. Il termine di avvio dei lavori finanziati ai sensi degli articoli 15 e 15 bis della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), per i quali è stata presentata richiesta di proroga, è fissato al 31 dicembre 2013.
29. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella B.
Note:
1 Comma 14 bis aggiunto da art. 54, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013
2 Parole sostituite al comma 16 da art. 54, comma 1, lettera b), L. R. 21/2013
3 Parole sostituite al comma 11 da art. 28, comma 1, L. R. 3/2015
4 Parole sostituite al comma 14 bis da art. 28, comma 1, L. R. 3/2015
5 Integrata la disciplina della lettera b) del comma 13 da art. 28, comma 2, L. R. 3/2015
6 Integrata la disciplina della lettera c) del comma 13 da art. 28, comma 2, L. R. 3/2015
7 Lettera b bis) del comma 13 aggiunta da art. 2, comma 62, L. R. 14/2016
8 Parole sostituite al comma 15 da art. 2, comma 12, L. R. 20/2018
9 Parole sostituite al comma 15 da art. 2, comma 5, L. R. 16/2019
10 Integrata la disciplina della lettera c) del comma 13 da art. 2, comma 13, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
11 Integrata la disciplina del comma 11 da art. 3, comma 1, L. R. 3/2020
12 Parole sostituite al comma 15 da art. 2, comma 1, L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
13 Parole sostituite al comma 15 da art. 2, comma 25, L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.