Legge regionale 08 aprile 2013, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023
Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali.
Art. 7
(Norme urgenti in materia di lavoro e formazione professionale)
6.
Al
comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 14 marzo 1988, n. 12 (Contributi agli istituiti di patronato e di assistenza sociale), le parole <<
secondo i criteri che saranno di anno in anno deliberati dalla Giunta regionale sentiti gli Istituti di cui sopra, sulla base di specifici progetti finalizzati alle attività di cui all'articolo 2, comma 2>> sono sostituite dalle seguenti: <<
in modo da assicurare a ciascuno degli specifici progetti presentati e ritenuti ammissibili la medesima percentuale rispetto alla spesa preventivata>>.
Note:
1 Comma 3 abrogato da art. 4, comma 9, lettera l), L. R. 12/2014
2 Comma 5 abrogato da art. 37, comma 1, lettera o), L. R. 27/2017
3 Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 181 dell'11 giugno 2014 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 27 del 25 giugno 2014), l'illegittimità costituzionale dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo.