Legge regionale 08 aprile 2013, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali.
Art. 3
2.
In relazione al disposto di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 27/2012, come sostituito dal comma 1, all'unità di bilancio 1.1.2.1003 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, la denominazione del capitolo 6515 è sostituita dalla seguente: <<Spese per la realizzazione di opere pubbliche di bonifica e irrigazione>>.

3. La disposizione di cui all'articolo 51, comma 7, lettera g), della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e la disposizione di cui all'articolo 51 bis, comma 4, della legge regionale 14/2002, si applicano alle opere pubbliche realizzate dai Consorzi di bonifica in forza di atti di delegazione amministrativa intersoggettiva emessi successivamente all'entrata in vigore della legge regionale 27/2012.
5.
Dopo il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), è inserito il seguente:
<<5 bis. Nelle more dell'attuazione del piano di trasferimento degli impianti di cui all'articolo 172, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), i Consorzi possono trasferire ai soggetti gestori di cui agli articoli 17 e 25 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36"Disposizioni in materia di risorse idriche"), la concessione d'uso degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione la cui proprietà e/o la gestione è in capo ai medesimi Consorzi. Le condizioni tecniche ed economiche, nonché i livelli di servizio sono stabiliti all'interno di una convenzione predisposta sulla base di uno schema approvato dalla Consulta d'Ambito su intesa degli enti interessati.>>.

7. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 16, comma 3 bis, della legge regionale 15/2010, come inserito dal comma 6, lettera b), sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.91 e sul capitolo 704 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Provveditorato interregionale per il Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, l'importo di 150.000 euro a titolo di cofinanziamento delle opere di sistemazione del canale di accesso al Porto di Monfalcone.
9. Il finanziamento di cui al comma 8 viene disposto nei modi previsti dalla legge regionale 14/2002. Il decreto di concessione fissa i termini di rendicontazione del finanziamento.
10. Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 4.3.1.1078 e del capitolo 3803 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Trasferimento al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato interregionale per il Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia a titolo di cofinanziamento delle opere di sistemazione del canale di accesso al Porto di Monfalcone".
11. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 10 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 9.1.1.1159 e dal capitolo 3814 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
13. Nel quadro dell'accordo di programma finalizzato al recupero urbanistico dell'area ex caserma Zucchi-Lanfranco di Cividale del Friuli l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo per la realizzazione della nuova caserma della compagnia della Guardia di Finanza nel comune di Cividale del Friuli al soggetto attuatore dell'intervento.
14. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1065 e del capitolo 2078 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributo al soggetto attuatore per la realizzazione della nuova caserma della compagnia della Guardia di Finanza nel comune di Cividale del Friuli".
24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo già concesso al Comune di Sacile ai sensi dell'articolo 4, commi 13, 14 e 15, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), per la realizzazione delle opere necessarie all'installazione nel territorio comunale di uno o più fontanelli d'acqua refrigerata e refrigerata gassata con sistema di pagamento, anche qualora gli impianti per l'erogazione dell'acqua non siano acquistati dall'Ente ma forniti dalla ditta incaricata della gestione e manutenzione.
29. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella C.
Note:
1 Comma 20 abrogato da art. 12, comma 27, lettera i), L. R. 6/2013 , a decorrere dalla data di approvazione del bilancio finale di liquidazione di ARES - Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile Srl.
2 Comma 21 abrogato da art. 12, comma 27, lettera i), L. R. 6/2013 , a decorrere dalla data di approvazione del bilancio finale di liquidazione di ARES - Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile Srl.
3 Comma 22 abrogato da art. 12, comma 27, lettera i), L. R. 6/2013 , a decorrere dalla data di approvazione del bilancio finale di liquidazione di ARES - Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile Srl.
4 Comma 23 abrogato da art. 12, comma 27, lettera i), L. R. 6/2013 , a decorrere dalla data di approvazione del bilancio finale di liquidazione di ARES - Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile Srl.
5 Comma 28 abrogato da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 6/2013
6 Comma 16 abrogato da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 21/2013
7 Comma 17 abrogato da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 21/2013
8 Comma 18 abrogato da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 21/2013
9 Comma 26 abrogato da art. 65, comma 1, lettera v), L. R. 11/2015
10 Comma 27 abrogato da art. 65, comma 1, lettera v), L. R. 11/2015
11 Comma 19 abrogato da art. 17, comma 8, lettera a), L. R. 26/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 23/2005.
12 Comma 20 abrogato da art. 17, comma 8, lettera a), L. R. 26/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 23/2005.
13 Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 181 dell'11 giugno 2014 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 27 del 25 giugno 2014), l'illegittimità costituzionale del comma 28 del presente articolo. Detto comma risulta abrogato dall'art. 14, comma 1, lett. a), L.R. 6/2013: il giudizio della Corte investe il periodo di vigenza della disposizione assoggettata alla declaratoria di incostituzionalità.
14 Con DGR 1591/16 è stato approvato il bilancio finale di liquidazione di ARES Srl.