Legge regionale 08 aprile 2013, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali.
Art. 11
 (Norme in materia di autonomie locali)
3. Le disposizioni di cui al comma 1 bis dell'articolo 22 della legge regionale 1/2006, come inserito dal comma 2, trovano applicazione a decorrere dall'anno 2013.
6. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 6 dell'articolo 14 della legge regionale 27/2012, come sostituito dal comma 5, lettera d), è approvata, per il 2013, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
11. Le disposizioni di cui all' articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 111/2011 , come modificato dall' articolo 1, comma 138, della legge 228/2012 , non si applicano agli enti locali della Regione per gli acquisti di immobili finanziati in tutto o in parte con legge regionale.
12. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), non si applicano ai Comuni per gli acquisti, finanziati dalla Regione, di mezzi per la protezione civile.
13. La tempistica relativa all'intervento di viabilità montana e ciclabile di competenza della Comunità montana del Torre, Natisone e Collio, finanziato con le risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2006, di cui all'accordo quadro, stipulato in data 23 aprile 2007, come modificato con l'accordo quadro stipulato in data 14 settembre 2009, fra la Regione e la Comunità montana del Torre, Natisone e Collio è fissata, per l'inizio lavori, al 30 maggio 2012 e, per la rendicontazione, al 31 dicembre 2013.
14. La tempistica relativa all'intervento di messa a norma, manutenzione e ammodernamento di edifici scolastici, finanziato con le risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2007, di cui all'accordo quadro, stipulato in data 10 marzo 2009, fra la Regione e la Comunità montana del Torre, Natisone e Collio e i Comuni di Attimis, Faedis, Lusevera, San Floriano del Collio, San Leonardo, San Pietro al Natisone e Tarcento, è fissata, per l'inizio lavori, al 31 dicembre 2012, per l'ultimazione dei lavori, al 31 dicembre 2013 e, per la rendicontazione, al 30 giugno 2014.
19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo a favore dell'ANCI di cui all'articolo 10, comma 39, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), da utilizzare per spese di funzionamento e di personale già sostenute o da sostenere nell'anno in corso.
20. La struttura regionale competente conferma con decreto il contributo di cui al comma 19 e fissa i nuovi termini per la rendicontazione.
21. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella I.
Note:
1 Parole sostituite al comma 11 da art. 11, comma 5, L. R. 6/2013
2 Comma 8 abrogato da art. 14, comma 1, lettera e), L. R. 6/2013
3 Comma 18 abrogato da art. 4, comma 9, lettera m), L. R. 12/2014
4 Comma 9 abrogato da art. 10, comma 49, L. R. 15/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
5 Lettera g) del comma 5 abrogata da art. 69, comma 1, lettera b), L. R. 26/2014 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 14/2011, per la parte relativa all'abrogazione del comma 36 dell'art. 14, L.R. 27/2012.
6 Comma 15 abrogato da art. 69, comma 1, lettera b), L. R. 26/2014 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 14/2011.
7 Comma 2 abrogato da art. 69, comma 1, lettera d), L. R. 26/2014
8 Comma 17 abrogato da art. 69, comma 1, lettera d), L. R. 26/2014
9 Lettera a) del comma 5 abrogata da art. 14, comma 58, lettera b), L. R. 27/2014 , a seguito dell'abrogazione dei commi 1, 4 bis, 6 e 7 dell'art. 5, L.R. 27/2012.
10 Lettera b) del comma 5 abrogata da art. 14, comma 58, lettera b), L. R. 27/2014 , a seguito dell'abrogazione dei commi 1, 4 bis, 6 e 7 dell'art. 5, L.R. 27/2012.
11 Lettera d) del comma 5 abrogata da art. 14, comma 58, lettera b), L. R. 27/2014 , a seguito dell'abrogazione dei commi 1, 4 bis, 6 e 7 dell'art. 5, L.R. 27/2012.
12 Lettera e) del comma 5 abrogata da art. 14, comma 58, lettera b), L. R. 27/2014 , a seguito dell'abrogazione dei commi 1, 4 bis, 6 e 7 dell'art. 5, L.R. 27/2012.
13 Lettera f) del comma 5 abrogata da art. 14, comma 58, lettera b), L. R. 27/2014 , a seguito dell'abrogazione dei commi 1, 4 bis, 6 e 7 dell'art. 5, L.R. 27/2012.
14 Integrata la disciplina del comma 11 da art. 14, comma 52, L. R. 27/2014