Legge regionale 08 aprile 2013, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Disposizioni urgenti in materia di attivitā economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attivitā culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanitā pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali.
Art. 10
3. I termini di conclusione dei procedimenti non superiori a novanta giorni, fissati con decreto del direttore generale, direttore centrale o direttore di ente regionale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso), nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), continuano ad applicarsi fino all'adozione delle deliberazioni della Giunta regionale o degli organi di governo degli enti regionali di determinazione dei termini di conclusione del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 7/2000.
6. All'articolo 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30 (Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale-Istituzione dell'Assessorato dell'urbanistica e del Servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del Servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizioni sull'Ufficio legislativo e legale), sono apportate le seguenti modifiche:
b)   ( ABROGATA )
13. Le disposizioni di cui ai commi 1 ter e 1 quater dell'articolo 151 della legge regionale 53/1981, come inseriti dal comma 12, si applicano anche nei procedimenti di rimborso in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Lettera c) del comma 2 abrogata da art. 12, comma 29, lettera a), L. R. 6/2013
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 12, comma 29, lettera b), L. R. 6/2013
3 Comma 8 abrogato da art. 14, comma 1, lettera d), L. R. 6/2013
4 Lettera b) del comma 6 abrogata da art. 12, comma 10, lettera d), L. R. 20/2015 , a seguito dell'abrogazione del comma 2 bis dell'art. 20, L.R. 30/1968.
5 Comma 1 abrogato da art. 54, comma 1, lettera fff), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
6 Comma 2 abrogato da art. 54, comma 1, lettera fff), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
7 Comma 2 bis abrogato da art. 54, comma 1, lettera fff), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
8 Comma 5 abrogato da art. 54, comma 1, lettera fff), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
9 Comma 7 abrogato da art. 54, comma 1, lettera fff), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
10 Comma 14 abrogato da art. 54, comma 1, lettera fff), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
11 Comma 16 abrogato da art. 54, comma 1, lettera fff), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
12 Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 181 dell'11 giugno 2014 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 27 del 25 giugno 2014), l'illegittimitā costituzionale del comma 5 del presente articolo.