Legge regionale 04 aprile 2013 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo.

Art. 42

(Modifiche all'articolo 49 della legge regionale 18/2003)

1. All'articolo 49 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<(Contributi al Comitato regionale dell'Unione nazionale Pro Loco d'Italia - Friuli Venezia Giulia (UNPLI))>>;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comitato regionale dell'Unione nazionale Pro Loco d'Italia - Friuli Venezia Giulia (UNPLI) contributi per l'istituzione e il funzionamento degli uffici IAT gestiti dalle Pro Loco e dai loro Consorzi.>>.

2. In relazione al disposto di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 18/2003, come modificato dal comma 1, lettera b), all'unità di bilancio 1.3.1.5037 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, la denominazione del capitolo 9238 è sostituita con la seguente: <<Contributi al Comitato regionale dell'Unione nazionale Pro Loco d'Italia - Friuli Venezia Giulia (UNPLI) per l'istituzione e il funzionamento degli uffici IAT gestiti dalle Pro Loco e dai loro Consorzi>>.