Legge regionale 04 aprile 2013 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo.

Art. 3

(Azioni per una politica a favore delle PMI)

1. Al fine di favorire il potenziamento e la qualificazione delle PMI del Friuli Venezia Giulia e di rafforzarne la competitività sui mercati, la Regione promuove le seguenti azioni:

a) la semplificazione del contesto normativo di riferimento, la rimodulazione degli oneri amministrativi e burocratici, da definire anche attraverso la consultazione con le associazioni di cui all'articolo 4;

b) l'armonizzazione sul territorio regionale delle procedure di sviluppo delle PMI, improntata ai principi di chiarezza e snellezza, nonché alla gradualità degli oneri burocratici e amministrativi che tenga conto della dimensione delle imprese, del numero di addetti e del settore merceologico di attività;

c) la progressiva estensione dell'uso di strumenti tecnologici nei rapporti tra Regione e imprese e dell'interoperatività tra le banche dati;

d) la diffusione delle informazioni attinenti i requisiti per l'esercizio dell'attività di impresa e di quelle relative agli incentivi pubblici e all'accesso ai finanziamenti agevolati;

e) il coordinamento e l'indirizzo degli enti strumentali e dipendenti dalla Regione e degli enti e società partecipate al fine di assicurare alle imprese e alle società fornitrici di beni e servizi la certezza e la trasparenza dei tempi di pagamento, nel rispetto dei termini previsti dalla vigente normativa;

f) la promozione della sottoscrizione di accordi e protocolli d'intesa con l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) per costruire piattaforme finanziarie dedicate alle PMI, nonché alle imprese giovanili e a quelle femminili, finalizzata ad agevolare l'accesso al credito e a incentivare la partecipazione delle imprese al capitale di rischio.

2. Trovano applicazione nei rapporti con le PMI le disposizioni in materia di autocertificazioni e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), come richiamate dall'articolo 25 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).