1. Al fine di attenuare le tensioni finanziarie delle imprese conseguenti alla crisi internazionale anche attraverso l'accelerazione delle procedure di spesa connesse alla fase di rendicontazione di incentivi in materia di attività produttive, l'Amministrazione regionale è autorizzata, in caso di misure contributive di particolare complessità, a prevedere nei relativi regolamenti attuativi quanto previsto all'
articolo 41 bis della legge regionale 7/2000 come unica modalità di rendicontazione.