1.
Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione ed efficacia delle disposizioni di cui al titolo II, capi II e III, della presente legge. A tal fine la Giunta regionale, a partire dall'anno 2014, presenta al Consiglio regionale entro il 30 giugno di ciascun anno una relazione che illustra:
a) le eventuali criticità emerse in sede di attuazione;
b) il numero di domande presentate, di quelle accolte, l'ammontare degli incentivi concessi, l'ammontare degli incentivi erogati;
c) le principali cause di esclusione e di rigetto delle domande presentate.