<<29 bis. Il divieto generale di contribuzione previsto dall'
articolo 31 della legge regionale 7/2000, e successive modifiche, non si applica agli interventi in materia di ricerca e innovazione previsti in favore delle Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali qualora i progetti risultino inseriti nel Programma di sviluppo e approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'
articolo 7 della legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei Distretti industriali).>>.