Legge regionale 04 aprile 2013, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019
Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitivitā delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo.
<<1. Ai fini dell'esercizio dell'attivitā di impresa ricettiva e per le finalitā di tutela del consumatore, il titolare o il legale rappresentante ovvero, in alternativa, la persona specificatamente preposta all'attivitā di impresa ricettiva, devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) aver superato l'esame di idoneitā all'esercizio di attivitā di impresa ricettiva di cui all'articolo 89;
b) essere stato iscritto nella sezione speciale del registro degli esercenti il commercio istituita dall'articolo 5, secondo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica), ovvero al ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore), sezione agenti immobiliari e agenti muniti di mandato a titolo oneroso, limitatamente all'attivitā di gestione di case e appartamenti per vacanze.>>.