<<2 bis. L'efficacia dell'iscrizione, modifica e cancellazione dall'A.I.A. disposta d'ufficio decorre:a) per l'iscrizione all'A.I.A., dalla data di inizio dell'attivitā con i requisiti di qualifica artigiana oppure, qualora non sia determinabile, dalla data dell'accertamento;
b) per la modifica all'iscrizione all'A.I.A., dalla data dell'evento modificativo oppure, qualora non sia determinabile, dalla data dell'accertamento;
c) per la cancellazione dall'A.I.A., dalla data di cessazione dell'attivitā oppure dalla data della perdita dei requisiti artigiani, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 14 ter, comma 7, oppure, qualora non siano determinabili, la cancellazione d'ufficio decorre dalla data dell'accertamento.>>.