Art. 20
(Fase di realizzazione del progetto di aggregazione)
1. Nella fase di realizzazione la rete con soggettività giuridica ovvero le PMI coinvolte nel progetto di aggregazione danno concreta attuazione alle azioni attese secondo quanto definito nel progetto medesimo, ai sensi dell'articolo 19, comma 2.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 6, lettera d), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.