Art. 2
(Finalitā e oggetto)
1. In attuazione, in particolare, del principio 8 "Promuovere l'aggiornamento delle competenze nelle PMI e ogni forma di innovazione" dello SBA, e dei principi 3.3.2 "Aiutare le PMI ad affrontare i mercati globalizzati" e 3.3.3. "Aiutare le PMI a contribuire a un'economia efficiente sul piano delle risorse", la Regione sostiene la realizzazione dei progetti delle microimprese e delle piccole e medie imprese finalizzati al rafforzamento e al rilancio della competitivitā, anche tramite contratti di rete.
2.
Per il conseguimento della finalitā di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale č autorizzata a concedere alle PMI richiedenti incentivi nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato:
a) per progetti volti al rafforzamento e al rilancio della competitivitā realizzati adottando gli interventi di cui all'articolo 9, secondo la disciplina del capo II;
b) per progetti di aggregazione volti a supportare lo sviluppo e la crescita delle PMI richiedenti, mediante la costituzione di contratti di rete, secondo la disciplina del capo III.