Art. 10
(Regolamento di attuazione)
1. Con regolamento sono definiti, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, i contenuti, le modalità, i termini per la presentazione delle domande, nonché i criteri e le modalità di concessione e di erogazione degli incentivi e i settori ammissibili ai singoli contributi.
1 bis. Nei limiti stabiliti dal regolamento di cui al comma 1, possono essere ammesse le spese relative ai costi per l'accesso al microcredito da parte di microimprese, sostenute ai fini della realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 9.
2.
Il regolamento stabilisce anche:
a) la disciplina delle eventuali variazioni, da parte delle PMI beneficiarie, al progetto presentato e alle iniziative di cui all'articolo 9;
b) la disciplina e le modalità di revoca, anche parziale, dell'incentivo;
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 4/2014